(massima n. 1)
Il patto di non concorrenza, disciplinato dall'art. 2125 c.c., può riguardare non soltanto i dipendenti che svolgono mansioni direttive o di, alto livello, ma anche tutti coloro che, pur essendo impiegati in compiti non intellettuali (sinanche di natura esecutiva), tuttavia operino in settori in cui l'imprenditore, in ragione della specifica natura e delle peculiari caratteristiche dell'attività svolta, possa subire un concreto pregiudizio — in termini di penetrazione nel mercato e di capacità concorrenziale — della utilizzazione (sia in corso di rapporto che successivamente) da parte dei lavoratori medesimi della lunga esperienza e delle numerose conoscenze acquisite alle sue dipendenze. (Fattispecie relativa ad un commesso addetto alla vendita di capi di abbigliamento).