(massima n. 1)
Nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza č nullo se il divieto di attivitą successive alla risoluzione del rapporto non č contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché l'ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalitą del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilitą di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilitą del suddetto vincolo concernente l'attivitą con la necessitą di non compromettere la possibilitą di assicurarsi il riferito guadagno come pure la valutazione della congruitą del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimitą se congruamente e logicamente motivato.