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Articolo 2555 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 2555 Codice Civile

L'azienda(1) è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa [365, 2082; 670, n. 1 c.p.c.].

Note

(1) Azienda e impresa sono due concetti che vanno tenuti distinti: l'azienda è il complesso dei beni impiegati nel processo produttivo aziendale da parte dell'imprenditore, sicché essa si configura quale strumento al servizio dell'impresa.

Ratio Legis

La norma definisce l'azienda, ravvisandone l'elemento qualificante nel vincolo funzionale impresso dall'imprenditore ad un complesso di beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa.

Spiegazione dell'art. 2555 Codice Civile

L'azienda consiste in una «universitas rerum», comprendente cose materiali ed immateriali, organizzate in un complesso unitario dall'imprenditore al fine unico di esercitare l'attività d'impresa. L'azienda è estrinsecazione delle attività organizzative che lo stesso art. 2082 richiede ad un soggetto di porre in essere affinché possa essere qualificato come imprenditore.
In questo senso, tale complesso di beni assume una rilevanza autonoma ed è oggetto di una disciplina specifica di cui è destinatario l'imprenditore (in particolare, con riferimento alla sua cessione): qualora risulti che un insieme di beni, materiali ed immateriali, sia organizzato in funzione dell'esercizio dell'impresa, tanto basta per attribuire all'imprenditore la titolarità di quello specifico complesso patrimoniale organizzato e per applicare le norme che ne regolano la circolazione da un imprenditore ad un altro, a prescindere dalla titolarità dei singoli beni che lo compongono.

Considerato che l'attività di natura professionale, pur avendone i requisiti, viene esclusa dal legislatore dal campo di applicazione delle norme sull'impresa, il suo esercizio non presuppone in nessun caso l'esistenza di un'azienda (in senso giuridico), quand'anche l'attività sia svolta con organizzazione di mezzi strumentali ed assistenza di ausiliari.

Il concetto di azienda è riferibile sia alle imprese commerciali, sia alle imprese agricole (AULETTA), sia alle piccole imprese (GALGANO).

Quale oggetto di diritto, si ritiene che l'azienda possa essere oggetto di sequestro giudiziario essendo in tal caso sufficiente l'indicazione dei caratteri che ne permettano l'individuazione, non occorrendo dunque la specifica elencazione di tutti i beni che la compongono. (Cass. n. 877/2004; Cass. n. 8429/2000).
Al contrario, si nega che l'azienda possa essere oggetto di sequestro conservativo. Se ne ammette talora, ma non pacificamente, la costituibilità in pegno (MARTORANO).

Massime relative all'art. 2555 Codice Civile

Cass. civ. n. 7308/2023

Ricorre la vendita aziendale regolata dagli artt. 2555 c.c. e ss. ogni volta venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguato a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento era stato posto in essere, essendo necessario e sufficiente che la cessione abbia ad oggetto un'entità economica ancora esistente, che conservi l'attitudine all'esercizio dell'impresa, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, senza che al riguardo rilevino il trasferimento dell'immobile ove si era svolta l'attività e del personale dipendente.

Cass. civ. n. 16818/2008

L'avvio di una procedura concorsuale - nel caso di specie la liquidazione coatta amministrativa - non determina affatto, nè "ipso iure" nè in via di mero fatto, il sicuro e certo dissolvimento dell'azienda gestita dall'imprenditore assoggettato alla procedura stessa, in quanto il fine di soddisfare i creditori, perseguito dalla procedura concorsuale medesima, non deve essere necessariamente raggiunto con il disgregamento dell'azienda, mediante alienazione atomistica dei singoli componenti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, sulla sola scorta dell'avvio della procedura concorsuale, illegittimo il diniego dell'ufficio finanziario del rimborso dell'IVA emesso sul presupposto che la vendita, avendo avuto ad oggetto "un organico compendio aziendale", era sottoposta ad imposta proporzionale di registro ed esclusa dall'IVA ex art. 2, comma terzo, del d.P.R. n. 633 del 1972). (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Trieste, 8 Novembre 2001).

Cass. civ. n. 2909/2007

In tema di opposizione di terzo all'esecuzione proposta dal proprietario dell'immobile in cui ha sede l'azienda dell'esecutato, il vincolo pertinenziale non è configurabile nei rapporti fra le componenti del complesso aziendale, globalmente concorrenti, con reciproca complementarietà, ad una funzione unitaria. (Nella specie, relativa a una gru mobile - carroponte - non incorporata al suolo, la S.C., nel confermare il rigetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione, ha escluso che detto macchinario costituisse pertinenza dell'immobile). (Rigetta, App. Perugia, 6 Marzo 2003).

Cass. civ. n. 11130/2006

Ai sensi dell'art. 2555 c.c. l'azienda, quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere l'insieme degli elementi organizzati detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni in ordine alla riconducibilità degli stessi alla azienda; pertanto, deve ritenersi correttamente pronunciata dal giudice di merito, ex art. 1497 c.c., la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse ed essenziali per l'uso a cui la cosa è destinata, qualora l'azienda, trasferita ai sensi dell'art. 2556 c.c., sia risultata priva di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto anche se esso non sia stato menzionato tra i beni aziendali. (Nella specie, è stata pronunciata la risoluzione della cessione di un'azienda alimentare che, essendo sprovvista delle canne fumarie — peraltro non indicate fra i beni aziendali — non era stata in grado di svolgere l'attività di cottura dei cibi alla quale era preordinata per mancanza delle prescritte autorizzazioni amministrative, di cui il cedente aveva dichiarato l'esistenza).

Cass. civ. n. 3973/2004

Costituisce azienda soltanto il complesso dei beni organizzato per l'esercizio di una specifica e ben individuata impresa, non di una qualsiasi possibile impresa astrattamente ipotizzabile, e, se è vero che per la configurabilità dell'azienda non è necessario che l'impresa sia in atto, nondimeno occorre che ne siano percepibili i potenziali elementi di identificazione, ed, in specie, il settore commerciale in cui quell'impresa opera od opererà, così come, se si può ammettere che i beni in tal modo organizzati siano poi utilizzabili dal cessionario dell'azienda (o di un suo ramo) per attività imprenditoriali anche diverse da quelle specificamente esercitate dal cedente, è pur sempre indispensabile che quel vincolo di organizzazione teleologica — il cui accertamento in concreto è riservato al giudice di merito — sussista. (Nell'affermare i principi di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che - in fattispecie di pretesa cessione del contratto di locazione di immobile urbano ad uso commerciale ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978 — aveva escluso la sussistenza di una cessione di ramo di azienda, per difetto del vincolo di organizzazione teleologica, essendo l'attività commerciale svolta dal cessionario radicalmente diversa da quella in precedenza esercitata dal cedente, per la quale il cessionario non era neppure fornito della necessaria licenza, ed, esclusa pertanto ogni cessione di avviamento, i beni in concreto trasferiti si riducevano ad alcuni scaffali, banconi ed altre suppellettili di per sé inidonei a rappresentare un complesso unitario di beni organizzati a fini economici).

Cass. civ. n. 10992/1998

L'azienda si distingue dai singoli beni materiali ed immateriali che la compongono, per cui il cambiamento totale o parziale di questi ultimi non comporta sempre e necessariamente il contemporaneo cambiamento dell'azienda la quale ben può perseguire i suoi scopi con altri beni e servizi. Ne consegue che nel caso di accordo novativo del contratto di locazione dell'immobile in cui sono siti i locali dell'azienda, spetta al giudice di merito accertare con indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità, l'oggetto specifico dell'accordo novativo, secondo la volontà delle parti, allo scopo di stabilire se tale accordo novativo, secondo la volontà delle parti, abbia riguardato l'immobile nella sua autonoma individualità o nella sua funzione unitaria e strumentale, in modo da escludere o comprendere anche l'azienda a cui l'immobile si ricollega.

Cass. civ. n. 4319/1998

Carattere precipuo dell'azienda, secondo la nozione civilistica dell'istituto, è «l'organizzazione dei beni finalizzata all'esercizio dell'impresa», intesa come opera unificatrice dell'imprenditore funzionale alla realizzazione di un rapporto di complementarietà strumentale tra beni destinati alla produzione. Ne consegue la legittimità della configurazione, da parte del giudice di merito, della fattispecie della cessione di azienda tutte le volte in cui la relativa convenzione negoziale abbia avuto ad oggetto il trasferimento di beni organizzati in un contesto produttivo (anche solo potenziale) dall'imprenditore per l'attività d'impresa, senza che risulti di ostacolo alla configurabilità della cessione né la eventuale mancanza attuale del cosiddetto «avviamento», né la destinazione dei beni aziendali ad altro settore produttivo da parte dell'acquirente, purché la nuova produzione si realizzi, pur sempre, attraverso tale complesso di beni già organizzati dal precedente imprenditore (nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. soggiunge, ancora, che, in presenza di tali condizioni, al negozio di cessione va senz'altro applicata la normativa in tema di imposta di registro, e non anche di Iva come, invece, preteso dall'amministrazione finanziaria ricorrente sulla premessa che l'alienazione controversa integrasse gli estremi non della cessione di azienda bensì della mera vendita di beni strumentali ).

Cass. civ. n. 4512/1991

La titolarità dell'azienda, anche al fine della legittimazione all'azione di risarcimento dei danni ad essa arrecati, non viene meno per effetto di vicende traslative della proprietà dei singoli beni organizzati per la relativa attività imprenditoriale, qualora tali vicende non incidano sulla disponibilità dei beni medesimi (nella specie, trattandosi di decreto di espropriazione del suolo la cui esecutività era stata sospesa dal giudice amministrativo), atteso che detta titolarità non esige la proprietà di quei beni, essendo sufficiente la facoltà di destinarli all'impresa.

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