Il titolo III della Costituzione disciplina in generale i
rapporti economici e contiene le disposizioni fondamentali in materia di rapporti di
lavoro e di regime giuridico della proprietà.
L'affermazione dello
Stato sociale ed il riconoscimento dei suoi principi va integrata e resa compatibile con la logica dell'economia di mercato proclamata dal costituente.
L'articolo in esame ha più che altro natura programmatica, sancendo innanzitutto che
la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme. A differenza di quanto stabilito dagli articoli
1 e
4 Cost., nei quali si contempla, in generale, il lavoro come ogni tipo di attività che è volta a garantire il progresso della società, nella disposizione in esame si considera il lavoro subordinato.
Viene quindi apprestata tutela al lavoratore, parte debole del rapporto, rispetto alla figura datoriale. In attuazione di ciò si sono susseguite nel tempo varie leggi, di regola volte sia a garantire protezione al
prestatore di lavoro sia ad agevolare l'occupazione.
Particolare importanza hanno assunto, sotto il primo profilo, la l. 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) e sotto il secondo il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della l. 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. Legge Biagi). Di recente, profondi cambiamenti sono stati apportati dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (c.d.
Jobs Act).
La formazione dei lavoratori viene spesso realizzata dall'ordinamento
unitamente a quella scolastica. Infatti, una volta conclusa la scuola dell'obbligo (
34 Cost.), tra le possibilità che si presentano ai singoli vi è quella di intraprendere cicli di studi professionalizzanti, cioè tendenti ad una formazione che consenta un immediato inserimento del mondo del lavoro. In questo caso l'ordinamento deve essere inteso in un'accezione ampia, che comprende non solo lo Stato centrale ma anche le Regioni, gli altri enti territoriali e le istituzioni sovranazionali.
Per quanto riguarda il comma tre, viene sancita la promozione di
accordi ed organizzazioni internazionali tesi alla tutela ed allo sviluppo del lavoro. La Carta dei diritti fondamentali dell'
Unione Europea tiene in grande considerazione il lavoro, soprattutto agli articoli 29, 30 e 31 relativi, rispettivamente, all'accesso ai servizi di
collocamento, alla tutela per licenziamenti ingiustificati ed alle condizioni di lavoro.
La previsione di cui all'ultimo comma si differenzia dalla libertà di espatrio di cui all'art.
16 Cost., perchè contempla una libertà di tipo collettivo, che potrebbe giustificare l'adozione di misure normative
ad hoc.
Si consideri che, rispetto al contesto comunitario, essa deve essere letta in armonia con quanto prevede la relativa disciplina, in particolare il TFUE in relazione alla
libera circolazione dei lavoratori subordinati (art. 45 ss.), alla
libertà di stabilimento (art. 49 ss.) ed alla
libera prestazione di servizi (art. 56 ss.).