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Articolo 35 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 35 Costituzione

La Repubblica tutela il lavoro [1, 4, 38] in tutte le sue forme ed applicazioni [2060 ss. c.c.].

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali (1) intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione [16 2], salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Note

(1) Si coglie qui una vena reazionaria a quella che era stata la politica fascista di autarchia e nazionalismo. Tra le organizzazioni internazionali più rilevanti in materia vi è l'Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL). Inoltre, è importante ricordare che esistono anche numerosi trattati internazionali dedicati al tema, tra i quali la Carta internazionale del lavoro, stipulata a Versailles nel 1919 ed il Codice e la Carta sociale europea, sottoscritta a Torino nel 1961.

Ratio Legis

La tutela del lavoro e dei lavoratori si giustifica in considerazione dell'importanza primaria che esso ha per l'ordinamento, atteso che viene nominato già nell'art. 1 Cost. quale fondamento della nostra Repubblica.

Brocardi

Favor praestatoris

Spiegazione dell'art. 35 Costituzione

Il titolo III della Costituzione disciplina in generale i rapporti economici e contiene le disposizioni fondamentali in materia di rapporti di lavoro e di regime giuridico della proprietà.

L'affermazione dello Stato sociale ed il riconoscimento dei suoi principi va integrata e resa compatibile con la logica dell'economia di mercato proclamata dal costituente.

L'articolo in esame ha più che altro natura programmatica, sancendo innanzitutto che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme. A differenza di quanto stabilito dagli articoli 1 e 4 Cost., nei quali si contempla, in generale, il lavoro come ogni tipo di attività che è volta a garantire il progresso della società, nella disposizione in esame si considera il lavoro subordinato.

Viene quindi apprestata tutela al lavoratore, parte debole del rapporto, rispetto alla figura datoriale. In attuazione di ciò si sono susseguite nel tempo varie leggi, di regola volte sia a garantire protezione al prestatore di lavoro sia ad agevolare l'occupazione.

Particolare importanza hanno assunto, sotto il primo profilo, la l. 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) e sotto il secondo il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della l. 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. Legge Biagi). Di recente, profondi cambiamenti sono stati apportati dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (c.d. Jobs Act).

La formazione dei lavoratori viene spesso realizzata dall'ordinamento unitamente a quella scolastica. Infatti, una volta conclusa la scuola dell'obbligo (34 Cost.), tra le possibilità che si presentano ai singoli vi è quella di intraprendere cicli di studi professionalizzanti, cioè tendenti ad una formazione che consenta un immediato inserimento del mondo del lavoro. In questo caso l'ordinamento deve essere inteso in un'accezione ampia, che comprende non solo lo Stato centrale ma anche le Regioni, gli altri enti territoriali e le istituzioni sovranazionali.

Per quanto riguarda il comma tre, viene sancita la promozione di accordi ed organizzazioni internazionali tesi alla tutela ed allo sviluppo del lavoro. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea tiene in grande considerazione il lavoro, soprattutto agli articoli 29, 30 e 31 relativi, rispettivamente, all'accesso ai servizi di collocamento, alla tutela per licenziamenti ingiustificati ed alle condizioni di lavoro.

La previsione di cui all'ultimo comma si differenzia dalla libertà di espatrio di cui all'art. 16 Cost., perchè contempla una libertà di tipo collettivo, che potrebbe giustificare l'adozione di misure normative ad hoc.

Si consideri che, rispetto al contesto comunitario, essa deve essere letta in armonia con quanto prevede la relativa disciplina, in particolare il TFUE in relazione alla libera circolazione dei lavoratori subordinati (art. 45 ss.), alla libertà di stabilimento (art. 49 ss.) ed alla libera prestazione di servizi (art. 56 ss.).

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

35 Al diritto di emigrare, che si riconosce ai cittadini, ed all'impegno di tutelare il lavoro italiano all'estero, segue nel progetto di costituzione il riconoscimento che l'Italia fa dei diritti degli stranieri nel proprio territorio, in armonia con le sue alte tradizioni anche scientifiche nel diritto internazionale.
[...]
La nostra Costituzione non parla, come fanno altre, di «protezione del lavoro». Non si protegge il lavoro, che è forza essenziale della società. Si pone invece il compito della Repubblica di provvedere con la sua legislazione, e di promuovere accordi internazionali, per le conquiste e la regolazione dei diritti del lavoro.
[...]
L'impresa e la proprietà terriera richieggono un complesso di provvedimenti che vanno dai vincoli, come quelli già esistenti di bonifica, e dalla lotta contro le proprietà troppo estese e latifondistiche, suscettive di miglior coltivazione, all'aiuto ai piccoli o medi proprietari ed all'elevazione dei lavoratori.

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