Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22441 del 4 agosto 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La condotta consistente nella mancata impugnazione del provvedimento di sospensione del procedimento di approvazione del piano di lottizzazione non soddisfa il requisito del condizionalismo necessario per affermare un nesso di causalitą giuridica ai sensi degli artt. 41 c.p. e 1227 c.c., laddove il danno sia gią avvenuto ed irreversibile a causa di altri provvedimenti anteriormente adottati.

(massima n. 2)

Il danno da tardivo adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno per equivalente deve essere liquidato applicando, sul capitale rivalutato anno per anno, il saggio di rendimento netto dei BOT di durata annua, a meno che non risulti in concreto un danno maggiore o minore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.