(massima n. 1)
Quando viene accertato che una costruzione č stata realizzata in violazione delle distanze prescritte dalle norme locali o dall'art. 873 c.c., il proprietario confinante ha il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 872 c.c., senza la necessitā di formulare espressa domanda ai sensi di tale articolo, purché la richiesta risarcitoria tenga conto delle modalitā di quantificazione previste dagli artt. 2056 e 1226 c.c.