(massima n. 2)
La norma di cui all'art. 1227, comma 1, prima parte c.c. riguarda l'accertamento del nesso di causalitā materiale, onde l'eventuale contributo causale della vittima all'evento dannoso č di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilitā della condotta colposa sul piano soggettivo. L'eventuale condotta della vittima incapace deve - pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacitā di intendere e di volere. Una siffatta valutazione oggettiva della condotta della vittima incapace, qualora non integri gli estremi di un autonomo fatto illecito, assorbe ogni rilievo circa la condotta del soggetto tenuto alla sua sorveglianza sotto il profilo di una sua eventuale culpa in vigilando e/o in educando, in quanto quest'ultima resta di fatto assorbita e superata dal fatto che la valutazione della condotta della vittima incapace viene effettuata secondo un criterio che non tiene conto della sua incapacitā, operando invece su di un piano esclusivamente oggettivo e materiale.