(massima n. 1)
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformitā di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularitā e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'etā della vittima, l'etā del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilitā di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolaritā della situazione, salvo che l'eccezionalitā del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.