Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19922 del 12 luglio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il danno patrimoniale da riduzione della capacitā lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, č un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacitā lavorativa specifica ed č configurabile in presenza di una invaliditā di gravitā tale da non consentire alla vittima la possibilitā di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno puō essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non puō essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invaliditā permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo.

(massima n. 2)

In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalitā diretta tra gravitā della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.

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