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Risarcimento danno non patrimoniale: il giudice deve sempre adeguarsi alle variazioni delle tabelle liquidatorie meneghine

Risarcimento danno non patrimoniale: il giudice deve sempre adeguarsi alle variazioni delle tabelle liquidatorie meneghine
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice di secondo grado deve sempre considerare i parametri liquidativi attualmente in vigore.

Se - nelle more del giudizio - mutano i criteri tabellari per la liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di secondo grado è obbligato ad applicare i nuovi parametri, nel rispetto del principio equitativo consacrato nell’art. 1226 del c.c..

Ciò è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull’entità della somma corrisposta, a titolo risarcitorio, in favore dei prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale.

Gli eredi della vittima agivano in giudizio contro il conducente ed il proprietario del veicolo che aveva causato il sinistro nonché contro la compagnia assicuratrice.
Riconosciuta l’esclusiva responsabilità dei convenuti, il Tribunale condannava quest’ultimi, in solido con la compagnia di assicurazione, al risarcimento dei danni, sia iure proprio che iure hereditatis.
Dolendosi di una stima eccessiva del risarcimento, la sentenza di primo grado veniva impugnata dalla Compagnia Assicuratrice.
La Corte d’appello di Firenze, riscontrando un’errata applicazione delle tabelle risarcitorie di Milano all’epoca vigenti, riformava la decisione, riducendo gli importi e, conseguentemente, ordinando la restituzione delle somme percepite in eccesso.
Promuovendo ricorso in Cassazione, gli eredi lamentavano la falsa applicazione degli artt.1226, 2056 e 2059 del codice civile, evidenziando come il giudice di secondo grado avesse omesso di applicare le tabelle che, nelle more del giudizio, erano state modificate rispetto a quelle in vigore nel 2008.

E’ opportuno ricordare che, ai sensi dell’1226, nei casi di impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare, lo stesso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Va da sé che l’ambito in cui opera maggiormente il principio di equità sia quello relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quella categoria di danno rinvenibile in “ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente la persona”.
Tuttavia, l’equità necessita di essere intesa anche come parità di trattamento e, pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona che ha subito una lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione di parametri di valutativi uniformi che, in difetto di visioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati dal Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del singolo caso concreto.

Ciò posto, la Terza Sezione della Suprema Corte, con ordinanza n. 30516/2019, ha messo in luce un principio già affermato in precedenza, secondo cui, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, laddove nelle more del giudizio di secondo grado sia avvenuta una variazione del c.d. “sistema tabellare” con consequenziale previsione di differenti criteri liquidativi, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la corresponsione di un maggiore importo risarcitorio rispetto a quello liquidato sulla base delle previgenti tabelle.

Sulla scorta di tale principio, la Cassazione ha accolto la doglianza dei ricorrenti, poiché la Corte d’appello - omettendo di applicare i nuovi parametri liquidativi in vigore, sebbene le relative tabelle aggiornate fossero state persino allegate dai danneggiati ai propri scritti difensivi - era incorsa in un’errata applicazione del criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c..


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