Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 31170 del 9 novembre 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deve dunque ritenersi affetta da ultrapetizione una sentenza di appello che prenda in esame una questione non dedotta specificamente dall'appellante, a nulla rilevando che quest'ultimo abbia domandato la riforma della pronuncia per profili diversi, che non presentino attinenza alla questione valutata dal giudice di appello.

(massima n. 2)

In tema di concorrenza sleale mediante diffusione di notizie screditanti, l'esimente della legittima difesa, operando quando vi sia la necessità di difendere un diritto contro il pericolo attuale dell'altrui offesa ingiusta, postula che la reazione risponda ai parametri della continenza generale e della proporzionalità rispetto all'offesa ricevuta e che la comunicazione sia veritiera, sicché essa non può essere invocata ove si diffondano, con toni offensivi, notizie false relativamente all'emanazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

(massima n. 3)

In caso di contraffazione del brevetto, il danno da perdita di valore che ne deriva è suscettibile di ristoro patrimoniale e può essere commisurato alla diminuita o annullata redditività del titolo di privativa, calcolato sulla base dell'ammontare delle royalties non percepite per effetto dell'illecito posto in essere, ma non può essere cumulato al lucro cessante, consistente nella retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore nel medesimo arco di tempo, dovendosi escludere che si possa produrre una duplicazione del ristoro.

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