(massima n. 1)
In tema di spese giudiziali civili, la facoltą concessa al giudice dall'art. 96, comma 1, c.p.c. di liquidare d'ufficio il danno da responsabilitą aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettivitą. Tale facoltą non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo.