(massima n. 1)
Nell'obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito (nella specie, da responsabilitą riconducibile alla circolazione di veicoli) gli interessi compensativi vanno determinati con riferimento al periodo che decorre dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della sentenza che ha provveduto ad accertare l'"an" e a liquidare il "quantum debeatur", con la conseguenza che, ove la sentenza d'appello riformi quella di primo grado rideterminando l'importo dovuto, la quantificazione va ricondotta, relativamente al termine finale, al momento della pubblicazione della decisione che definisce il gravame. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2017).