(massima n. 1)
Dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza devono essere sottratte le somme spettanti al danneggiato a titolo di indennitą di accompagnamento, anche laddove non ancora percepite al momento della sentenza, purché determinabili sulla scorta dei presupposti stabiliti dalla normativa di settore.