Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27353 del 22 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno patrimoniale da futura riduzione della capacitā di guadagno subito da un minore non percettore di reddito puō essere accertato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e liquidato in via equitativa, allorquando, in considerazione della elevata percentuale di invaliditā permanente riportata, sia altamente probabile, se non certo, che egli percepirā in futuro un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte di un'invaliditā permanente del 25%, estrinsecantesi in un deficit di sviluppo dell'arto sinistro con riduzione della forza prensile e nell'anisometria miopica dell'occhio sinistro, aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova "rigorosa" della compromissione della capacitā di guadagno, trascurando il rilevantissimo valore presuntivo del danno biologico).

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