(massima n. 1)
Il danno patrimoniale da futura riduzione della capacitā di guadagno subito da un minore non percettore di reddito puō essere accertato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e liquidato in via equitativa, allorquando, in considerazione della elevata percentuale di invaliditā permanente riportata, sia altamente probabile, se non certo, che egli percepirā in futuro un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte di un'invaliditā permanente del 25%, estrinsecantesi in un deficit di sviluppo dell'arto sinistro con riduzione della forza prensile e nell'anisometria miopica dell'occhio sinistro, aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova "rigorosa" della compromissione della capacitā di guadagno, trascurando il rilevantissimo valore presuntivo del danno biologico).