(massima n. 3)
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale), ossia il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, non è configurabile in relazione al decesso di un neonato, dovendosi escludere, in base alle attuali conoscenze scientifiche, la capacità di un organismo di minima età, al di là dell'eventuale percezione materiale di una qualche sofferenza o della presenza di dolore fisico, di concettualizzare quel dolore e quella sofferenza come fatti riferibili all'approssimarsi del termine della vita, con la conseguente impossibilità di rappresentarsi e percepire distintamente, quale fatto oggettivabile in termini coscienziali, il senso di alcuna fine imminente. (Nella specie la S.C., confermando sul punto la sentenza di merito, ha escluso tale voce di danno in relazione al decesso di un bimbo di due mesi, avvenuto in ospedale, in conseguenza dei traumi sofferti al momento del parto).