(massima n. 1)
In caso di decesso del coniuge, il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante deve considerare sia il reddito pensionistico che eventuali redditi derivanti da attivitą lavorative che il de cuius avrebbe potuto svolgere, purché tali redditi siano adeguatamente provati e supportati da elementi presumibili desunti dall'id quod plerumque accidit.