Secondo il Tribunale di Torino, con la sentenza dell'11 maggio 2021, in presenza di elementi ch consentano di determinare il corrispettivo contrattuale della cessione del diritto d'autore, non è possibile operare una maggiorazione nella determinazione del risarcimento del danno.
Nel caso di specie, l'erede del regista lamentava come la regia e l'allestimento di un'opera teatrale fossero stati ceduti dalla Fondazione Teatro Regio di Torino al Teatro di Macao International Music Festival senza il necessario consenso preventivo.
La determinazione della misura del risarcimento per le violazioni in materia di diritto d'autore è disciplinata a livello nazionale dall'art. 158 della L. n. 633 del 1941 cd. Legge sulla protezione del diritto d'autore che per la valutazione del danno rinvia ai criteri codicistici in materia di inadempimento delle obbligazioni (artt. 1223 e ss c.c.), ricomprendendo così anche il risarcimento delle perdite subite (lucro cessante) e del mancato guadagno (danno emergente).
Proprio con riferimento al mancato guadagno, l'art. 2056, comma 2, c.c. in materia di illecito extracontrattuale, prevede la possibilità per il giudice di farne una stima equitativa. La giurisprudenza fa solitamente riferimento al criterio del cd. "prezzo del consenso" per stimare il danno da mancato guadagno patito da chi si vede leso nel proprio diritto di utilizzazione economica di un'opera protetta da copyright, arrivando a determinare questa voce di danno nel corrispettivo che potrebbe essere richiesto dal titolare del diritto per l'utilizzazione dell'opera.
Il Tribunale di Torino non solo fa propria questa impostazione giurisprudenziale, ma ne ribadisce anche l'applicabilità ogni qualvolta sia agevole determinare sulla base delle prove portate dalle parti il prezzo del consenso, oltre a far chiarezza sulla possibilità di fare ricorso a meccanismi di maggiorazione degli importi liquidati a titolo di risarcimento.
In primo luogo sono stati riconosciuti iure hereditatis i diritti d'autore derivanti dall'ideazione del progetto di regia e allestimento dell'opera in capo all'erede e il diritto dello stesso di manifestare il proprio consenso prima che fossero poste in essere forme di cessione o noleggio successive da parte della Fondazione, per cui il Tribunale ha accolto la prospettazione circa la determinazione del danno.
Pur vedendosi riconosciuto tale diritto, di fronte alla richiesta di liquidazione maggiorata, i giudici hanno chiarito che non sia possibile il riconoscimento di un importo superiore rispetto a quello indicato nel contratto originario a fronte del fatto che lo stesso rappresentava esattamente la remunerazione che era stata effettivamente pattuita e percepita per la cessione dei diritti d'autore derivanti dall'opera. I criteri di liquidazione equitativi, infatti, rimangono applicabili solo nell ipotesi in cui sia difficile determinare l'importo effettivo del danno.
In secondo luogo, neppure in questi casi è possibile giungere ad una maggiorazione degli importi dovuti a titolo di danno patito per il semplice fatto che si tratti di violazioni, come quelle in materia di diritto d'autore e titoli di proprietà industriale, in cui l'utilizzo senza consenso consente un notevole risparmio di costi e rischi per il contraffattore, come anche recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia del 2 marzo 2021, n. 5666.
Il Tribunale di Torino ha quindi preferito seguire l'orientamento giurisprudenziale interno, sebbene, a livello europeo, la Corte di giustizia avesse affermato che non è in contrasto con il diritto dell'Unione Europea una normativa nazionale che prevede la possibilità di riconoscere la vittima di una contraffazione brevettuale il doppio delle royalty per adeguare il risarcimento al pregiudizio effettivamente patito e senza che ciò comporti la previsione di un risarcimento del danno "punitivo" (i "punitive damages" del common law).