Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21261 del 30 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā medica, allorché un paziente, giā affetto da una situazione di compromissione dell'integritā fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invaliditā quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invaliditā comunque ineliminabile, e perciō non riconducibile alla responsabilitā del sanitario.

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