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Articolo 1306 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Sentenza

Dispositivo dell'art. 1306 Codice Civile

La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori [2909](1).

Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi(2).

Note

(1) Ciò vale, ad esempio, per la sentenza di condanna di uno dei condebitori solidali.
(2) Ad esempio, l'eccezione di incapacità naturale della parte (428 c.c.).

Ratio Legis

Il legislatore tiene conto del fatto che non si può stabilire a priori se l'effetto di una sentenza sarà favorevole o sfavorevole agli obbligati: pertanto, di regola esso non si estende alle altre parti che vi sono estranee, salvo che queste decidano di profittarne.

Spiegazione dell'art. 1306 Codice Civile

Regole accolte nel diritto romano. Dottrina francese ed italiana. Norme del codice in vigore. Non opponibilità della sentenza ai soggetti estranei. Invocabilità in proprio favore. I,imiti. Considerazioni generali.
Sull'efficacia della sentenza, pronunziata in confronto di un soggetto del vincolo solidale, rispetto agli altri, il diritto romano non offre principi precisi (Windscheid § 295, nota 8, Pandette trad. Fadda e Bensa).
Nel diritto intermedio non v'è concordia fra gli scrittori.

Fabio diceva: «sententiam contre unum ex correis late alteri non nocet». (Rationalia ad L. 28, D. de unecurand). Voet (ad Pandectas, XLV, 2, n. 5) asseriva che la cosa giudicata favorevole al correo giova anche all'altro, infine altri affermavano che la sentenza non giovi ne nuoccia agli altri soggetti (Scaccia, De sententiis et re iudicata glob r4, quaest. 12, n. /08) e da ultimo il Merlin (Quest. Chose juge XVIII, 2, affermava che la sentenza, comunque favorevole o contraria, era sempre efficace in confronto del condebitore solidale.

Questo dissenso sostanziale si mantenne nella dottrina francese ed italiana, però in questa prevalse la tendenza a rendere invocabile la sentenza favorevole e ritenere inopponibile quella contraria (Aubry et Rau: Cours de droit civil francais, 4a edizione, paragr. 298 ; Pacifici Mazzoni: Istituzioni di diritto civile, 3a ediz., IV, 14 e 15).

Il Giorgi (Obb., V Vol., pag. 201) combatte questa tesi intermedia: propugna la tesi del Merlin rilevando: 1) che questa impedisce la duplicazione dei giudizi con possibile contrasto di decisioni; 2) risponde allo scopo della solidarietà, che è appunto un aggravamento dell'obbligazione fatta per favorire il creditore.

Il codice vigente ha preso in esame la questione e ha voluto risolverla in modo concreto, accogliendo il principio che le sentenze pronunciate fra il creditore ed uno dei debitori in solido, fra il debitore ed uno dei creditori in solido non sono opponibili agli altri condebitori o concreditori.

Però si ammette che questi soggetti rimasti estranei al giudizio possono invocarle a proprio vantaggio.

Unico temperamento a questa comunicabilità è stabilito nel senso che:

a) le sentenze fondate sopra ragioni personali ad uno dei condebitori non possono essere invocate dagli altri
b) che il debitore può far valere le eccezioni personali ai creditori che essendo rimasti estranei al giudizio, invochino le sentenze emanate in confronto del loro concreditore.

Non può non plaudirsi al legislatore italiano che ha voluto con esplicito precetto prendere in esame le questioni relative alla opponibilità delle sentenze e risolverle con esplicito precetto.

Può dubitarsi in verità che le soluzioni accolte si inquadrino bene nel sistema fondato sul concetto della netta separazione dei vari rapporti solidali e si armonizzi con il carattere relativo delle pronunzie giudiziali. Può anche dubitarsi se sia equo scindere le sentenze favorevoli dalle dannose e stabilire che quelle si possano invocare e queste respingere; può anche constatarsi che con il sistema accolto possono sorgere situazioni di fatto contrastanti ed insolubili, ma comunque è a dire preferibile la disciplina espressa della questione al silenzio serbato sovra di esse dai codici precedenti.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

57 Circa le obbligazioni attivamente solidali deve no­tarsi:
a) E' sembrato preferibile (art. 56) coordinare l'effetto della novazione a quello previsto per la remissione, per la compensazione e per la confusione, dato che in tutti i casi si hanno fattispecie di estinzione con mezzi diversi dal pa­gamento.
b) Si è regolato l'effetto verso gli altri creditori della transazione fatta da uno di essi con il comune debitore (arti­colo 60); si è così completato il sistema del progetto della Com­missione reale.
II principio accolto è quello stesso dell'art. 48: la transa­zione si estende ai concreditori in quanto possa loro giovare, ossia in quanto essi dichiarino di volerne profittare.
c) Si è integrato l'art. 151 del progetto del 1936 concernente gli effetti del giuramento, regolandone le conseguenze anche nel caso di giuramento deferito ad uno dei creditori
(art. 61): la prestazione giova a tutti, il rifiuto nuoce solo al creditore al quale il giuramento è stato deferito.
La base della norma sta sempre nel principio secondo cui gli atti favorevoli sono opponibili a tutti, quelli contrari non pregiudicano.
d) La comunicazione degli effetti di una sentenza ema­nata verso uno solo dei creditori in solido era regolata dal progetto del 1936 (art. 150) nel senso che essa giovava a tutti se di condanna, ma nuoceva se di assoluzione, salvo che fosse fondata su una causa personale al creditore istante.
L'evidente distacco di questa seconda soluzione dai prin­cipi generalmente seguiti e, d'altra parte, il bisogno di evi­tare possibili collusioni ha condotto ad affermare che la
sentenza sfavorevole ottenuta da uno dei creditori in solido ha efficacia soltanto per la parte del creditore contro cui fu emanata (art. 62 secondo capoverso). Per la sentenza
favorevole ad uno dei creditori in solido si è ritenuto oppor­tuno di estenderne l'effetto, senza pregiudizio delle eccezioni personali che il debitore può opporre a ciascuno dei creditori (art. 62 primo comma): il principio è troppo ovvio perché possa essere necessaria la sua giustificazione.

Massime relative all'art. 1306 Codice Civile

Cass. civ. n. 36942/2022

Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci di una società di persone acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti di quello, tra loro, che non abbia proposto tempestiva opposizione, il quale non può giovarsi dell'estensione degli effetti dell'accoglimento dell'opposizione proposta da altro coobbligato, dal momento che la facoltà prevista dall'art. 1306, comma 2, c.c., presuppone, oltre a un'espressa dichiarazione in tal senso, che il condebitore sia rimasto estraneo al giudizio, non potendogli, pertanto, giovare ove questi sia vincolato da un giudicato formatosi direttamente nei suoi confronti, in virtù della mancata opposizione contro il decreto ingiuntivo.

Cass. civ. n. 34899/2022

In tema di obbligazioni solidali, pur se di regola, ai sensi dell'art. 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale, quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, viene a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che nella fattispecie decisa tale situazione si fosse verificata in quanto uno dei condebitori convenuti aveva esercitato azione di regresso nei confronti dell'altro, sì che la decisione di rigetto della domanda risarcitoria pronunciata sull'appello proposto da uno solo dei due convenuti non poteva non estendersi all'altro, travolgendo l'intera decisione di primo grado).

Cass. civ. n. 28267/2021

In tema di solidarietà tributaria, in virtù del limite apportato dal secondo comma dell'art. 1306 c.c. al principio enunciato nel primo comma, il contribuente solidale può invocare a suo favore la sentenza intervenuta fra il creditore e altro coobbligato solo quando sia rimasto estraneo al relativo giudizio; in caso contrario, la sentenza emessa nei confronti dei diversi debitori consta di distinte pronunce, in relazione all'autonomia ed indipendenza dei relativi rapporti obbligatori, con la conseguenza che il passaggio in giudicato dell'una, per difetto di impugnazione, rimane insensibile all'eventuale riforma o annullamento dell'altra, a prescindere dal carattere personale o meno delle relative eccezioni.

Cass. civ. n. 33095/2019

Il principio ricavabile dall'art. 1306, comma 2, c.c. per il quale il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest'ultimo e altro condebitore solidale, si applica anche in materia tributaria. Pertanto con specifico riferimento alla responsabilità solidale nel pagamento dei dazi doganali, che sono imposte non periodiche ma riguardanti le singole importazioni, il vincolo derivante dal giudicato sul medesimo avviso di rettifica non è idoneo a compromettere l'applicazione del diritto unionale.

Cass. civ. n. 31807/2019

Il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all'annullamento di atti autoritativi, sicché il parziale annullamento ottenuto dal condebitore impugnante, incidendo su un unico atto impositivo che sorregge il rapporto, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato. Ne consegue, giusta l'art. 1306, comma 2, c.c., che il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l'ente impositore il giudicato a lui favorevole formatosi nel diverso giudizio tra detto Ufficio e l'altro condebitore, sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali e non siano intervenute preclusioni processuali a carico del soggetto che intende esercitare questo diritto, non essendo tale efficacia extrasoggettiva del giudicato rilevabile d'ufficio.

Cass. civ. n. 18154/2019

Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale.

Cass. civ. n. 15869/2019

In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuto che l'effetto estintivo dell'obbligazione risarcitoria, discendente dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica, si fosse esteso al responsabile civile coobbligato in solido, rimasto contumace nel processo).

Cass. civ. n. 3105/2019

L'effetto espansivo del giudicato tributario (nella specie, di annullamento dell'atto impositivo) opera in favore anche del coobbligato solidale che abbia adempiuto dopo la notifica della cartella, non trattandosi di pagamento spontaneo bensì finalizzato ad evitare la riscossione forzata.

Cass. civ. n. 21567/2017

L'art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l'ulteriore rivalutazione dell'importo riconosciuto.

Cass. civ. n. 23422/2016

Il principio secondo cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori è applicabile anche all'obbligazione solidale fideiussoria, tanto più che nella solidarietà fideiussoria l'interesse passivo non è collettivo, come nell'ordinaria solidarietà, ma è individuale di ciascuno dei coobbligati ed eterogeneo, sicché appare di maggiore evidenza l'autonomia della posizione del fideiussore rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale e, dunque, l'autonomia delle azioni esperibili contro i coobbligati. E proprio perché il creditore può utilmente ed efficacemente agire contro uno solo dei coobbligati per sentirlo condannare alla prestazione dovuta, a norma dell'art. 1306 c.c., non ricorre alcuna delle ipotesi di litisconsorzio necessario e la relativa sentenza non ha effetto contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio.

Cass. civ. n. 20559/2014

La regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma.

Cass. civ. n. 16117/2013

L'art. 1306 c.c. si applica nei soli rapporti tra creditore e coobbligato solidale, e non ai rapporti di regresso tra i vari condebitori. Ne consegue che il condebitore il quale, pagato il debito, agisca in regresso nei confronti dell'altro coobbligato, non può invocare nei confronti di questi il giudicato che lo abbia condannato al pagamento; né il coobbligato convenuto può a lui opporre altro e contrastante giudicato, col quale invece sia stata rigettata la pretesa creditoria nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 13458/2013

Nel giudizio promosso nei confronti di più condebitori in solido, la sentenza loro favorevole, passata in giudicato soltanto riguardo a taluno di essi per difetto di impugnazione, non può essere opposta dagli altri per impedire l'esame dell'impugnazione proposta nei loro confronti, né può essere rilevata dal giudice ai fini della declaratoria di preclusione dell'impugnazione medesima, non trovando applicazione l'art. 1306 c.c., che riguarda la diversa ipotesi in cui la sentenza sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha fatto applicazione del suddetto principio - che esclude l'operatività dell'art. 1306 c.c. con riferimento all'ipotesi di litisconsorzio facoltativo iniziale - anche in relazione al giudicato formatosi, per omessa impugnazione, in causa riunita ad altra pendente nei riguardi di un diverso condebitore solidale, ritenendo a ciò non ostativa l'autonomia dei giudizi riuniti, atteso che, per effetto della disposta riunione di cause scindibili, il processo si svolge contemporaneamente nei confronti di tutte le parti dei giudizi riuniti, come tali destinatarie dell'efficacia diretta, e non riflessa, della decisione adottata all'esito degli stessi).

Cass. civ. n. 12515/2012

Nel giudizio promosso nei confronti di più condebitori in solido, la sentenza loro favorevole, passata in giudicato soltanto riguardo a taluno di essi per difetto di impugnazione, non può essere opposta dagli altri per impedire l'esame dell'impugnazione proposta nei loro confronti, né può essere rilevata dal giudice ai fini della declaratoria di preclusione dell'impugnazione medesima, non trovando applicazione l'art. 1306 c.c., che riguarda la diversa ipotesi in cui la sentenza sia stata resa in un giudizio, cui non abbiano partecipato i condebitori.

Cass. civ. n. 27906/2011

La sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei coobbligati in solido, se passata in giudicato, può acquistare efficacia nei confronti degli altri condebitori solo se questi sollevino tempestivamente la relativa eccezione (e sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali), mentre è escluso che tale efficacia extrasoggettiva del giudicato possa essere rilevata d'ufficio.

Cass. civ. n. 16018/2010

In tema di litisconsorzio facoltativo, ove all'interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo quanto ai rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all'art. 1306 c.c., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione.

Cass. civ. n. 12260/2009

In tema di limiti soggettivi del giudicato, il disposto degli artt. 1306 e 1310 c.c. - i quali prevedono con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi ad un rapporto con pluralità di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) - costituiscono espressione di un più generale principio, operante "a fortiori" con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi. (Nella specie la S.C. ha affermato l'enunciato principio di diritto ai sensi dell'art. 384, comma primo, c.p.c., come novellato dall'ars. 12 del D.L.vo n. 40 del 2006, ritenendo l'immediata applicabilità di tale norma nella controversia esaminata, malgrado il ricorso fosse stato proposto avverso sentenza pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006, sul presupposto che essa riguardava l'attività del giudice, senza alcun effetto per le parti).

Cass. civ. n. 15462/2008

La misura del risarcimento del danno, determinata, con sentenza passata in giudicato, nei confronti di uno dei corresponsabili in solido, non può essere aumentata, per effetto di sopravvenuta svalutazione monetaria, nei confronti di altro coobbligato, successivamente convenuto in separato giudizio, ove questi, ai sensi e nei limiti consentiti dall'art. 1306, comma secondo, c.c., opponga al creditore detto giudicato.

Cass. civ. n. 11039/2006

In tema di responsabilità solidale relativa ad obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso unico imputabile a più persone, il giudicato - che si formi nel processo dinanzi al giudice dichiarato competente - non può essere invocato nello stesso processo, nemmeno sotto forma di «efficacia riflessa» (in relazione al disposto dell'art. 1306 c.c.), che continua a svolgersi, sia pure in parte, dinanzi al giudice originariamente adito. Tuttavia, il giudicato ottenuto da uno dei coobbligati solidali - che si fondi sul medesimo titolo ed abbia il medesimo oggetto - non può risultare del tutto improduttivo di effetti nei confronti di altro coobbligato. Infatti, la suddetta responsabilità solidale - plurisoggettiva ma riferibile al medesimo fatto dannoso - non incide sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile (limitato, comunque, al danno effettivamente subito), con la conseguenza che il pagamento, da parte di uno dei coobbligati, determina l'estinzione ipso iure dell'obbligazione, entro i limiti del pagamento effettuato, nei confronti di tutti gli altri coobbligati (ai sensi dell'art. 1292 c.c.) - ancorché questi non si siano avvalsi (ai sensi dell'art. 1306 c.c.) del giudicato, nei riguardi del coobbligato che abbia eseguito il pagamento - e tale effetto estintivo è rilevabile, a prescindere dall'eccezione di parte, nel giudizio di cognizione, perfino in sede di legittimità, mentre l'opponibilità del pagamento di nitro condebitore - come il giudicato di condanna nei suoi confronti - non può ritenersi limitata alla contestazione dell'azione esecutiva, senza che ne risulti la preclusione del giudicato – quantomeno implicito - ove quel pagamento o quel giudicato fosse deducibile nel giudizio di cognizione. Rimane fermo, in ogni caso, che il giudicato nei confronti di altro condebitore - quando non operi nemmeno la mera efficacia riflessa - non è idoneo a paralizzare l'azione esercitata nello stesso giudizio finalizzata all'ottenimento della liquidazione dei danni subiti da parte del danneggiato (nella specie un lavoratore infortunato), sia pure in dipendenza del medesimo fatto, ma può incidere, esclusivamente, sulla determinazione dell'importo che - a seguito dell'esecuzione dello stesso giudicato - risulti ancora dovuto.

Cass. civ. n. 2383/2006

La richiesta di estensione, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c., degli effetti del giudicato favorevole ottenuto dal condebitore solidale (nella specie, nel presupposto della sussistenza di un rapporto di solidarietà passiva fra sostituto d'imposta e sostituito), avanzata per la prima volta in sede di legittimità, è inammissibile; né l'esistenza in tali termini del giudicato è rilevabile d'ufficio, spettando solamente al debitore valutare se la sentenza resa nei confronti del condebitore solidale debba considerarsi a sé favorevole, e decidere, in caso positivo, esercitando un diritto potestativo sostanziale, di avvalersene ai sensi del citato art. 1306, secondo comma, c.c.

Cass. civ. n. 6694/2004

Il principio del giudicato riflesso, ovvero il principio per cui un coobligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da altro coobligato anche se non vi ha partecipato, può essere invocato solamente da un soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nel frattempo. (Omissis ).

Cass. civ. n. 5262/2001

La regola di cui all'art. 1306, secondo comma, c.c., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, questi abbiano partecipato al medesimo giudizio, ma siano decaduti od abbiano rinunciato all'eccezione di prescrizione, non potranno giovarsi della sentenza resa tra il creditore ed uno degli altri coobbligati solidali convenuti.

Cass. civ. n. 998/2001

Il condebitore solidale, rimasto estraneo al giudizio, può, in base all'art. 1306, secondo comma, c.c., «opporre» al creditore la sentenza favorevole ad uno dei condebitori in solido — salvo che non sia fondata su ragioni personali al condebitore, parte del giudizio. Se opporre una tale sentenza costituisce una facoltà che egli è libero di esercitare oppure no, il pagamento che egli abbia effettuato, prima o dopo il formarsi del giudicato favorevole nei confronti del condebitore, costituisce esercizio negativo e consumazione di quella facoltà, impedendo che possa successivamente ripetersi quanto sia stato in tal modo pagato; il pagamento, infatti, comportando l'estinzione del vincolo obbligatorio rientrante nel «fascio» di rapporti facenti capo a soggetti distinti, preclude ogni possibilità di dedurre a fondamento dell'azione di ripetizione una circostanza idonea a paralizzare la pretesa del creditore solo in via di eccezione (e ciò in maniera tassativa, come si evince dalla relazione col precedente primo comma dello stesso art. 1306 c.c., espressione della regola generale sulla cosa giudicata sostanziale, formulata nell'art. 2909 c.c.).

Cass. civ. n. 7650/1995

La sentenza pronunciata nei confronti della società in accomandita semplice non dà forza di giudicato nei confronti del socio, per il disposto dell'art. 1306 c.c., a norma del quale la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri creditori.

Cass. civ. n. 11251/1990

Il decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato, posto che il principio dell'opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, previsto dall'art. 1306 secondo comma c.c., non opera a vantaggio di chi sia vincolato da giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi.

Cass. civ. n. 4292/1976

Il principio secondo cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori è applicabile anche all'obbligazione solidale fidejussoria tanto più che nella solidarietà fidejussoria l'interesse passivo non è collettivo, come nell'ordinaria solidarietà, ma è individuale di ciascuno dei coobbligati ed eterogeneo, sicché appare di maggiore evidenza l'autonomia della posizione del fidejussore rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale, cui il giudicato si riferisce.

Cass. civ. n. 1974/1976

Nell'ipotesi di pronunzia di assoluzione di più soggetti chiamati a rispondere come condebitori in solido, la notificazione della sentenza, ancorché eseguita all'unico soccombente su richiesta di uno solo dei soggetti vittoriosi, vale a far decorrere il termine per proporre l'impugnazione anche contro tutte le altre parti. Infatti il vincolo di solidarietà comporta che, decorso inutilmente il termine per proporre l'impugnazione contro il notificante, la pronunzia assolutoria acquista efficacia di giudicato nei confronti del medesimo; e tale giudicato fa stato — a norma dell'art. 1306 c.c. — anche a favore dei litisconsorti vittoriosi, qualora la decisione sia basata sulla radicale negazione del rapporto obbligatorio e non su ragioni personali al litisconsorte notificante.

Cass. civ. n. 588/1975

L'accettazione, da parte di tutti i condebitori in solido, del giudicato intervenuto fra uno di loro ed il creditore, rende inapplicabile, nel giudizio di regresso instaurato dal condebitore soccombente, il principio di cui all'art. 1306 c.c., secondo il quale la sentenza pronunziata fra il creditore ed uno dei condebitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori.

Cass. civ. n. 2522/1974

L'obbligazione solidale determina la costituzione, non già di un unico rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato attivo o dal lato passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori, tra loro distinti, quanti sono i condebitori o i concreditori in solido. Ne deriva che, qualora il creditore convenga in giudizio tutti i condebitori in solido, esistono, nell'unico processo, più cause tra loro distinte, ciascuna avente quali parti il creditore ed un condebitore in solido, cioè esistono più cause scindibili. In quest'ipotesi, stante la scindibilità delle cause, proposto appello da tutti i condebitori in solido, deducendo ciascuno di costoro motivi specifici diversi da quelli dedotti dagli altri, i motivi dedotti da un condebitore non si comunicano agli altri. Pertanto, rigettato l'appello di uno dei condebitori, questi non può avvalersi, opponendola al creditore, della riforma della sentenza di primo grado pronunciata in accoglimento di uno o più motivi di gravame dedotti da altro condebitore; e qualora siano rigettati gli appelli di tutti i condebitori, ciascuno di questi non può dedurre quali motivi di ricorso per cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti dagli altri condebitori, poiché, in sede di legittimità, tali questioni sarebbero nuove rispetto a lui e, quindi, inammissibili.

Cass. civ. n. 1947/1973

Nel caso in cui più condebitori solidali per danni extracontrattuali abbiano partecipato al giudizio promosso dall'unico creditore, quello tra essi, che abbia impugnato la sentenza di condanna invocando la prescrizione del diritto al risarcimento fatto valere dal creditore resta soggetto, in ipotesi di rigetto del suo appello, alla preclusione derivante dal giudicato formatosi nei propri confronti sugli altri capi della sentenza, e pertanto non si estendono a lui gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta da altro condebitore in ordine all'ammontare della liquidazione del danno.

Cass. civ. n. 3547/1969

I condebitori, i quali non abbiano partecipato al giudizio conclusosi con la condanna di alcuno di essi, possono sempre, sia nei confronti del creditore che del coobbligato, dimostrare la ingiustizia della decisione, poiché essi, come terzi, non sono tenuti a subirne l'autorità di cosa giudicata.

Cass. civ. n. 3538/1969

La sentenza sfavorevole ai debitori solidali non può esercitare effetto, sia pure indiretto o riflesso, sul fallimento di uno di tali debitori, se il fallimento stesso non ha partecipato al giudizio ed è, quindi, terzo rispetto ad esso, onde chi ha pagato non potrà invocarla nella azione di regresso contro il fallimento.

Cass. civ. n. 909/1969

L'art. 1306 c.c., nel sancire la non opponibilità della sentenza al creditore (o al debitore) solidale che non ha partecipato al processo, si riferisce al condebitore e al creditore rimasto estraneo al rapporto processuale, ma non riguarda il contumace, che, quale parte regolarmente citata e non comparsa, è tenuta a sopportare le conseguenze del giudizio.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1306 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F. D. chiede
lunedì 27/11/2023
“In una causa civile, in 1° grado e in appello, DA e DF sono stati condannati in solido verso TE come da sentenza in cui è scritto “condanna DF e DA al pagamento, in solido tra loro (DF nei limiti della quota pari alla metà) in favore di TE della somma di € X oltre interessi legali al saggio indicato in motivazione dalla domanda all’effettivo soddisfo.”
A seguito di essa DA ha subito il pignoramento di alcuni beni immobili, DF il pignoramento e assegnazione di una somma minore della metà di X e il pignoramento della pensione.
Il primo quesito è, nel caso in cui solo DA proponesse appello in cassazione ottenendo l’abolizione della condanna, ne trarrebbe beneficio anche DF ? , e DF potrebbe chiedere a TE le restituzione delle somme versate e pignorate ?
Il secondo, qualora DA non risultasse vincitore e la Cassazione confermasse la condanna, si pervenisse alla vendita all’asta degli immobili pignorati a DA ricavando una somma uguale o maggiore della metà di X, cesserebbe di conseguenza anche l’obbligo solidale di DF verso TE per il pagamento della sola metà?”
Consulenza legale i 15/12/2023
L’art. 1306 c.c. stabilisce che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno solo dei debitori in solido può essere opposta dagli altri debitori al creditore.
La Cassazione ha enunciato il principio per cui il debitore solidale può avvalersi di una sentenza favorevole da opporre al creditore solo qualora non abbia partecipato al giudizio (Cass. civ. n. 20559/2014).

Nel caso in cui, invece, in primo grado entrambi i condebitori solidali siano stato condannati e uno solo decida di impugnare la sentenza, l’altro non potrà godere degli effetti di un’eventuale riforma della sentenza di primo grado.
Infatti, la mancata impugnazione da parte di un debitore comporta il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti perché operano le preclusioni del giudicato ai sensi dell’art. 2909 del c.c. (Cass. civ. n. 1779/2007).

Qualora il creditore dovesse ottenere un totale soddisfacimento del proprio credito, l’obbligazione si estinguerà ipso iure nei confronti di tutti i coobligati come previsto dall’art. 1292 del c.c..
Il debitore che ha però subito il pignoramento per l’intero o per una quota maggiore rispetto a quella di sua spettanza, potrà rivalersi sul condebitore soltanto però nei limiti della sua parte ai sensi dell’art. 1299 del c.c..