(massima n. 1)
Il condebitore solidale, rimasto estraneo al giudizio, può, in base all'art. 1306, secondo comma, c.c., «opporre» al creditore la sentenza favorevole ad uno dei condebitori in solido — salvo che non sia fondata su ragioni personali al condebitore, parte del giudizio. Se opporre una tale sentenza costituisce una facoltà che egli è libero di esercitare oppure no, il pagamento che egli abbia effettuato, prima o dopo il formarsi del giudicato favorevole nei confronti del condebitore, costituisce esercizio negativo e consumazione di quella facoltà, impedendo che possa successivamente ripetersi quanto sia stato in tal modo pagato; il pagamento, infatti, comportando l'estinzione del vincolo obbligatorio rientrante nel «fascio» di rapporti facenti capo a soggetti distinti, preclude ogni possibilità di dedurre a fondamento dell'azione di ripetizione una circostanza idonea a paralizzare la pretesa del creditore solo in via di eccezione (e ciò in maniera tassativa, come si evince dalla relazione col precedente primo comma dello stesso art. 1306 c.c., espressione della regola generale sulla cosa giudicata sostanziale, formulata nell'art. 2909 c.c.).