Cassazione civile Sez. V sentenza n. 3105 del 2 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La disciplina delle obbligazioni solidali tributarie va tratta dalla disciplina delle obbligazioni solidali di diritto comune, trovando applicazione anche l'art. 1306, comma 2, cod. civ., che regola gli effetti estensivi del giudicato favorevole nei confronti dei condebitori solidali. Nel processo tributario volto all'annullamento di atti autoritativi, la sentenza favorevole che annulla l'atto impositivo esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato; pertanto il condebitore rimasto processualmente inerte potrą giovarsi della pronuncia per opporsi alla pretesa di pagamento dell'amministrazione finanziaria.

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