Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8837 del 3 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avendo la sentenza correttamente esteso gli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilitą civile automobilistica agli eredi dei coobbligati in solido, ad eccezione di uno di questi che, dopo essersi costituito in giudizio, nulla aveva eccepito).

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