Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6139 del 7 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di assicurazione della responsabilitā civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, č legittimato (avendovi "interesse" ai sensi dell'art. 2939 c.c.) a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto estensibile, all'azienda ospedaliera convenuta, l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno sollevata solo dalla relativa compagnia assicuratrice).

(massima n. 2)

In caso di decesso da presunto atto illecito, il termine di prescrizione quinquennale per la responsabilitā extracontrattuale decorre dal giorno del decesso del paziente (art. 2947 c.c.). Il provvedimento di archiviazione in sede penale non č equiparabile a una sentenza irrevocabile, e dunque non altera il dies a quo della prescrizione.

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