(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 1917 c.c., riguardante l'obbligo dell'assicuratore per i danni causati da responsabilitā civile dell'assicurato, non costituisce paradigma applicabile in materia di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, che č regolata specificamente dal Codice delle Assicurazioni (art. 144) e dalle direttive europee. Pertanto, la disposizione dell'art. 1306 c.c., che prevede l'inopponibilitā del giudicato intercorso tra danneggiato e danneggiante all'assicuratore della RC auto, conserva piena applicabilitā anche in presenza di una responsabilitā solidale tra assicurato e assicuratore nei confronti del danneggiato.