(massima n. 1)
Il principio secondo cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori è applicabile anche all'obbligazione solidale fidejussoria tanto più che nella solidarietà fidejussoria l'interesse passivo non è collettivo, come nell'ordinaria solidarietà, ma è individuale di ciascuno dei coobbligati ed eterogeneo, sicché appare di maggiore evidenza l'autonomia della posizione del fidejussore rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale, cui il giudicato si riferisce.