(massima n. 1)
L'applicazione dell'art. 1306, comma 2, cod. civ., che regola le obbligazioni solidali tributarie, trova un limite nel giudicato sfavorevole formatosi nei confronti del debitore solidale che ne invochi l'applicazione; pertanto, l'effetto estensivo del giudicato favorevole rimane impedito dall'avvenuta definizione con forza di giudicato dell'obbligazione gravante su uno dei coobbligati solidali.