(massima n. 1)
In materia tributaria, i debitori solidali possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da uno dei condebitori, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., tranne quando la sentenza si basi su ragioni personali, e purché il giudicato non si sia formato nei confronti del coobbligato medesimo.