(massima n. 1)
L'accettazione, da parte di tutti i condebitori in solido, del giudicato intervenuto fra uno di loro ed il creditore, rende inapplicabile, nel giudizio di regresso instaurato dal condebitore soccombente, il principio di cui all'art. 1306 c.c., secondo il quale la sentenza pronunziata fra il creditore ed uno dei condebitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori.