(massima n. 1)
La richiesta di estensione, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c., degli effetti del giudicato favorevole ottenuto dal condebitore solidale (nella specie, nel presupposto della sussistenza di un rapporto di solidarietà passiva fra sostituto d'imposta e sostituito), avanzata per la prima volta in sede di legittimità, è inammissibile; né l'esistenza in tali termini del giudicato è rilevabile d'ufficio, spettando solamente al debitore valutare se la sentenza resa nei confronti del condebitore solidale debba considerarsi a sé favorevole, e decidere, in caso positivo, esercitando un diritto potestativo sostanziale, di avvalersene ai sensi del citato art. 1306, secondo comma, c.c.