(massima n. 1)
I condebitori, i quali non abbiano partecipato al giudizio conclusosi con la condanna di alcuno di essi, possono sempre, sia nei confronti del creditore che del coobbligato, dimostrare la ingiustizia della decisione, poiché essi, come terzi, non sono tenuti a subirne l'autoritą di cosa giudicata.