(massima n. 1)
In tema di obbligazioni solidali, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori, quand'anche questi abbiano partecipato al giudizio ma senza essere destinatari di domande, essendo quest'ultima evenienza equiparabile a quella in cui il condebitore resti estraneo al giudizio.