(massima n. 1)
La sentenza ottenuta da uno dei condebitori solidali può essere opposta al creditore anche dagli altri condebitori che non abbiano partecipato al giudizio, a condizione che tale sentenza sia passata in giudicato, che non si sia formato un giudicato tra il condebitore che intende avvalersi della sentenza e il creditore, e che la decisione non sia fondata su ragioni personali del condebitore originario.