(massima n. 1)
Nel caso in cui pił condebitori solidali per danni extracontrattuali abbiano partecipato al giudizio promosso dall'unico creditore, quello tra essi, che abbia impugnato la sentenza di condanna invocando la prescrizione del diritto al risarcimento fatto valere dal creditore resta soggetto, in ipotesi di rigetto del suo appello, alla preclusione derivante dal giudicato formatosi nei propri confronti sugli altri capi della sentenza, e pertanto non si estendono a lui gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta da altro condebitore in ordine all'ammontare della liquidazione del danno.