(massima n. 1)
L'art. 1306 c.c., nel sancire la non opponibilitā della sentenza al creditore (o al debitore) solidale che non ha partecipato al processo, si riferisce al condebitore e al creditore rimasto estraneo al rapporto processuale, ma non riguarda il contumace, che, quale parte regolarmente citata e non comparsa, č tenuta a sopportare le conseguenze del giudizio.