Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 33130 del 18 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato per "solidarietà atipica", non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicuratrice, sebbene con attribuzione ex lege al danneggiato dell'azione diretta verso l'assicuratore; ne consegue l'applicazione dell'art. 1306, comma 2, c.c., in forza del quale il giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante non può essere fatto valere contro il terzo assicuratore, a meno che questi manifesti la volontà di avvalersene.

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