(massima n. 1)
In tema di obbligazioni solidali, pur se di regola, ai sensi dell'art. 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale, quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, viene a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che nella fattispecie decisa tale situazione si fosse verificata in quanto uno dei condebitori convenuti aveva esercitato azione di regresso nei confronti dell'altro, sì che la decisione di rigetto della domanda risarcitoria pronunciata sull'appello proposto da uno solo dei due convenuti non poteva non estendersi all'altro, travolgendo l'intera decisione di primo grado).