(massima n. 1)
La sentenza sfavorevole ai debitori solidali non può esercitare effetto, sia pure indiretto o riflesso, sul fallimento di uno di tali debitori, se il fallimento stesso non ha partecipato al giudizio ed è, quindi, terzo rispetto ad esso, onde chi ha pagato non potrà invocarla nella azione di regresso contro il fallimento.