(massima n. 2)
L'attestazione del mero fatto del ricevimento di una somma di denaro (nella specie, contenuta in una ricevuta di pagamento del canone di locazione) non puō valere in nessun caso ad integrare la prova scritta della volontā contrattuale delle parti diretta a modificare l'importo del canone ricevuto rispetto a quello originariamente pattuito per iscritto ed č quindi priva di alcun valore negoziale, potendo, semmai, valere come dichiarazione di scienza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/05/2017)