(massima n. 2)
La quietanza costituisce atto unilaterale ricettizio che contiene esclusivamente il riconoscimento di avere riscosso quanto è stato pagato dal debitore. Essa, quindi, non esclude, in mancanza di una volontà transattiva o di rinunzia dalla stessa risultante - ed implicante un'ulteriore dichiarazione del creditore di non avere più alcun diritto nei confronti del debitore - che il creditore stesso possa comunque pretendere l'integrale pagamento di quanto spettantegli, sia per il titolo cui sono imputabili i versamenti quietanzati, sia, ed a maggior ragione, per titoli diversi (nella specie, per autonoma obbligazione risarcitoria ex art. 1224 c.c., rispetto alla somma capitale e agli interessi).