Cass. civ. n. 31837/2022
In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che - accertata la sussistenza di una pluralità di crediti da parte di un istituto bancario nei confronti di una cooperativa e dato atto di pagamenti parziali effettuati da alcuni soggetti coobbligati - aveva imputato detti pagamenti ai debiti meno garantiti, senza verificare l'esistenza di eventuali dichiarazioni d'imputazione da parte del debitore o del creditore).
Cass. civ. n. 27076/2022
La disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non, dunque, al pagamento di più canoni relativi a un unico contratto di locazione, in ragione del dato testuale del primo comma dell'art. 1193 c.c. e della stessa "ratio" che presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora.
Cass. civ. n. 15708/2021
Il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno.
Cass. civ. n. 3644/2021
L'imputazione del pagamento è una facoltà che inerisce ad un rapporto obbligatorio di debito - credito principale che va esercitata dal debitore all'atto del pagamento a pena di inefficacia e che, se esercitata successivamente, è efficace solo se vi sia il consenso del creditore, senza che possa configurarsi una prescrizione della facoltà di imputazione, potendo venire in rilievo esclusivamente la prescrizione del diritto di credito cui essa inerisce. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/11/2014).
Cass. civ. n. 18002/2020
La disposizione dell'art. 1193 c.c. presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione, sicché tale disposizione non è applicabile, e la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/02/2018).
Cass. civ. n. 450/2020
Quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/10/2014).
Cass. civ. n. 28779/2018
Qualora un avvocato agisca per il soddisfacimento di un determinato credito riferito a specifiche prestazioni professionali ed il cliente eccepisca di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore rispetto a quella richiesta, riferendola indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l'onere del debitore di dimostrare l'efficacia estintiva del versamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che il difensore non abbia contestato la ricezione di tale somma, deducendo semplicemente l'incongruenza fra l'ammontare indicato nella domanda e quello oggetto dell'eccezione. Infatti, ove la relazione fra la pretesa e l'adempimento non emerga "ex se" dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l'efficacia estintiva del pagamento, il debitore non può limitarsi a sostenere genericamente la natura omnicomprensiva del pagamento stesso. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/05/2013).
Cass. civ. n. 26275/2017
In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.
Cass. civ. n. 6463/2017
In tema di imputazione di pagamento, il creditore che agisca in revocatoria per ottenere la dichiarazione di inefficacia di una compravendita immobiliare conclusa tra il debitore e un terzo, a fronte dell'eccezione dell'esistenza di un precedente contratto preliminare stipulato dai convenuti, nonché della dimostrazione, da parte di questi ultimi, di un pagamento astrattamente idoneo all'estinzione dell'obbligazione di corresponsione del relativo prezzo, è tenuto, ove contesti quell'imputazione allegandone una diversa, a fornire la prova della ricorrenza della pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti, nonché a dimostrare che il pagamento era imputato ad una obbligazione diversa da quella nascente dal dedotto preliminare di vendita. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/11/2013).
Cass. civ. n. 6217/2016
Nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, la diversità di data, facendo venire meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito, fa sì che resti a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito fosse volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo. (Rigetta, Trib. Bari, 18/09/2012).
Cass. civ. n. 24837/2014
Nel caso in cui il debitore abbia provato il pagamento integrale di una fattura sulla base della dicitura "pagamento effettuato" manoscritta sul documento e mai contestata dal creditore, grava su quest'ultimo l'onere di controdedurre e dimostrare che quel pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. (Rigetta,App. Torino, 19/09/2012).
Cass. civ. n. 9648/2014
In tema di imputazione di pagamento, qualora un datore di lavoro abbia una pluralità di debiti verso un ente previdenziale, il pagamento parziale va imputato alla estinzione del debito relativo alle sanzioni civili, in quanto credito meno garantito, piuttosto che al capitale rappresentato dalle contribuzioni omesse, poiché il primo è assistito da un privilegio, per ordine di soddisfazione e per entità dell'importo coperto, pari a metà (artt. 2754 e 2778 n. 8 cod. civ.), suvvalente rispetto al secondo, assistito da privilegio di grado poziore e per l'intero importo (artt. 2753 e 2778 n. 1 cod. civ.). (Cassa e decide nel merito, App. Firenze, 05/08/2008).
Cass. civ. n. 22639/2013
La disposizione dell'art. 1193 c.c. presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione, sicché tale disposizione non è applicabile, e la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito.
Cass. civ. n. 917/2013
In tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l'imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza.
Cass. civ. n. 19527/2012
Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace.
Cass. civ. n. 9082/2010
In tema di obbligazioni, qualora sia necessario ricorrere ai criteri legali di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c., per apprezzare, in caso di coesistenza più debiti ugualmente garantiti, il grado di onerosità di ciascuno di essi, occorre far riferimento all'entità della somma dovuta come capitale, variando l'ulteriore elemento del debito, costituito dagli interessi, in funzione del debito base cui accede, proprio in ragione del fatto che essi rappresentano un'obbligazione accessoria all'obbligazione principale costituita dal capitale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nel comparare due debiti a carico dell'intimato, relativi al pagamento del prezzo di due preliminari di vendita, li aveva ritenuti ugualmente onerosi facendo riferimento all'identica misura del tasso di interesse pattuito e prescindendo dalla valutazione degli importi dovuti a titolo di capitale).
Cass. civ. n. 14594/2005
La disciplina dell'imputazione del pagamento, pur presupponendo l'esistenza di una pluralità di rapporti obbligatori omogenei tra le medesime parti, è applicabile analogicamente anche in presenza di una pluralità di creditori, qualora uno di essi sia legittimato a ricevere il pagamento sia in proprio che per conto dell'altro. (Nella fattispecie, avendo lo stesso soggetto ricevuto un pagamento sia in adempimento di un credito proprio che in qualità di legale rappresentante di una società, a sua volta creditrice del medesimo debitore, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata, che aveva desunto dal coordinamento tra la richiesta proveniente dai creditori e la dichiarazione resa dal comune debitore all'atto dell'adempimento l'imputazione dello stesso ad entrambi i crediti).
Cass. civ. n. 2977/2005
Le norme sull'imputazione di pagamento postulano l'esistenza di una pluralità di rapporti obbligatori della medesima specie in capo ad un unico debitore, e non sono applicabili nè se il debito è unico, nè se si tratta di due debitori diversi, sebbene rappresentati da un'unica persona (come nella specie, in cui debitori erano due condominii rappresentati da un unico amministratore).
Cass. civ. n. 11558/2003
La contestualità necessaria tra dichiarazione e adempimento affinché colui che ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona possa scegliere a quale debito è imputabile il pagamento sussiste anche se esso è eseguito ad un delegato del creditore, e tale modalità soddisfa anche il requisito della recettizietà della dichiarazione.
Cass. civ. n. 3630/2000
Non sussiste la violazione dei principi regolatori della materia — che il giudice conciliatore doveva osservare nella decisione secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c. nel testo previgente — se in caso di controversia tra soggetti sulla riferibilità di un pagamento, in presenza di una pluralità di forniture commerciali ed in assenza di imputazione da parte del debitore, non sono stati applicati i criteri stabiliti dall'art. 1193 c.c., secondo comma, perché essi non attengono alle fonti del rapporto obbligatorio o al carattere patrimoniale della prestazione, né incidono sulla configurazione tipica delle obbligazioni, ma regolamentano l'efficacia del pagamento nel particolare caso di più debiti della medesima specie nei confronti di una stessa persona.
Cass. civ. n. 3077/1998
Il debitore non ha la facoltà di imputare il pagamento parziale ad una piuttosto che all'altra delle pattuite modalità di adempimento ad un'altra, se il debito ha un'unica causa — nella specie accollo di mutuo e contanti, a titolo di prezzo dell'acquisto di immobile — perché l'istituto dell'imputazione è previsto per pluralità di crediti, tra stesse parti, con causa e titolo diversi.
Cass. civ. n. 238/1997
In tema di imputazione del pagamento, i criteri di cui all'art. 1193 c.c., in quanto dettati per la determinazione del debito cui l'adempimento si riferisce, si applicano ai pagamenti eseguiti volontariamente e non a quelli conseguiti coattivamente in sede espropriativa, per i quali le parti non possono che adeguarsi alla predeterminazione giudiziale.
Cass. civ. n. 2813/1994
L'istituto della imputazione dei pagamenti regola l'ipotesi di pluralità di crediti fra le stesse parti, aventi titolo e causa diversi, e non trova applicazione quando si tratti di unico credito; pertanto, ove l'I.N.P.S. provveda al recupero rateale, mediante ritenute sulla pensione, dell'unico credito relativo a somme indebitamente corrisposte per integrazione al minimo della pensione indiretta (risultando peraltro inesistente l'indebito per gli importi percepiti fino all'entrata in vigore del D.L. n. 463/1983) non è possibile imputare le somme già recuperate dall'ente a tale parte del credito, che risulta inesistente, dell'ente previdenziale, applicandosi per quelle ancora da recuperare la regola di irripetibilità di cui all'art. 52 della L. n. 88 del 1989; detta norma può trovare applicazione solo per l'eventuale credito residuo dell'istituto, risultante dal calcolo della differenza tra la somma già recuperata e quella complessivamente dovuta dall'istituto per gli importi erogati per il periodo decorrente dall'ottobre 1983.
Cass. civ. n. 7686/1990
Il criterio dell'imputazione del pagamento, quale previsto dall'art. 1193 c.c., riguarda solo le obbligazioni per le quali il creditore possa pretendere l'adempimento e non si riferisce anche ai debiti prescritti, il cui pagamento costituisce un caso di adempimento di obbligazione naturale e pertanto esaurisce i suoi effetti nella
soluti retentio, senza che gli stessi possano essere compresi tra quelli cui riferire il pagamento effettuato dal debitore.
Cass. civ. n. 5498/1985
L'imputazione del pagamento - che, secondo la norma generale del primo comma dell'art. 1193 c.c., costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal secondo comma dello stesso articolo - costituisce, invece, nel rapporto tra lavoratore subordinato e datore di lavoro, un obbligo di quest'ultimo, che è tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4. Peraltro, il fatto che l'imputazione predetta costituisca per il datore di lavoro un obbligo - che è penalmente sanzionato ed il cui adempimento ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli - non vale a snaturare l'imputazione stessa, la quale, sia essa fatta facoltativamente o in esecuzione di un obbligo, presuppone pur sempre l'esistenza del debito e non può sostituirsi ad un valido titolo costitutivo di questo. (Nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto che la maggiorazione per il lavoro notturno, in mancanza di un'apposita imputazione, non potesse considerarsi compresa nella somma corrisposta per retribuzione-base, ancorché la somma pagata per tale voce eccedesse quanto dovuto allo stesso titolo).
Cass. civ. n. 1347/1978
I criteri dettati dall'art. 1193 c.c., per l'imputazione del pagamento eseguito da chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona, trovano applicazione anche con riguardo ai pagamenti effettuati dal debitore prima della dichiarazione di fallimento, salvo il loro assoggettamento a revocatoria, ove ne ricorrano i presupposti di legge. La volontà di una determinata imputazione del pagamento eseguito da chi abbia più debiti della medesima specie, la quale preclude il ricorso ai criteri suppletivi fissati dall'art. 1193 secondo comma c.c., può essere desunta, oltre che da dichiarazione espressa, anche da
facta concludentia.
Cass. civ. n. 1572/1974
La locuzione «meno garantito», usata nell'art. 1193 c.c. per indicare il secondo dei criteri suppletivi — destinato ad entrare in funzione quando non vi sia stata imputazione espressa da parte del debitore e sussista una pluralità dei debiti scaduti — non deve intendersi in senso rigorosamente tecnico, con riferimento alle tipiche forme di garanzie reali o personali; sicché vi può rientrare non solo la figura della solidarietà passiva, ma anche il riferimento alla minore speditezza o alla maggiore dispendiosità dell'attuazione. E lo stabilire quale, fra più debiti, sia da ritenere meno garantito è compito riservato esclusivamente al giudice del merito, il cui apprezzamento in proposito è insindacabile in Cassazione se non inficiato da vizi di logica o di diritto.