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Articolo 215 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Riconoscimento tacito della scrittura privata

Dispositivo dell'art. 215 Codice di procedura civile

La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:

  1. 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma (1);
  2. 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (2).

Quando, nei casi ammessi dalla legge, la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2 (3).

Note

(1) Secondo quanto disposto dall'articolo in commento, la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto. Tuttavia, vi è un'eccezione, prevista dal terzo comma dell'art. 293 c.p.c.: il contumace che si costituisce tardivamente nel giudizio può disconoscere le scritture prodotte contro di lui nella prima udienza o nel termine assegnato dal giudice istruttore; inoltre, il contumace in primo grado ha la possibilità di disconoscere la scrittura privata contro di lui prodotta nell'atto di appello.
Sul tema, è importante analizzare l'art. 292 del c.p.c., che prevede una serie di atti che devono essere notificati personalmente al contumace, tra i quali non compariva il verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata contro il contumace stesso. Pertanto, sono stati necessari due interventi della Corte costituzionale che hanno sancito l'incostituzionalità del primo comma dell'art. 292 del c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione in giudizio della scrittura privata, non indicata negli atti notificatigli in precedenza (sentenze 250/1986 e 317/1989).
(2) La giurisprudenza interpreta la barriera preclusiva al disconoscimento della scrittura privata prevista dal n. 2) della norma in commento in maniera piuttosto rigorosa, ritenendo addirittura che tale onere debba essere assolto entro la prima udienza successiva alla produzione della scrittura anche se si tratti di udienza di mero rinvio.
Si ritiene, inoltre, che un disconoscimento tempestivo possa essere vanificato dall'utilizzo che la parte faccia della stessa scrittura disconosciuta a propria difesa nel merito.
Il riconoscimento ex art. 215 del c.p.c. attribuisce alla scrittura valore di piena prova fino a querela di falso (art. 2702 del c.c.) e opera esclusivamente nel processo nel quale si realizza (in altro processo, la stessa scrittura può essere disconosciuta).
(3) Alla parte viene concesso il tempo di verificare la conformità dell'originale alla copia prodotta.
La disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c. è applicabile anche alle copie fotografiche di scritture di cui all'art. 2719 del c.c., con la conseguenza che tali copie si hanno per riconosciute (tanto nella loro conformità all'originale che nell'autenticità di scrittura e sottoscrizione) ove la parte contro cui sono state prodotte non le abbia disconosciute entro la prima udienza o risposta successiva alla produzione.

Ratio Legis

La disposizione in esame stabilisce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che farà quindi piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.

Spiegazione dell'art. 215 Codice di procedura civile

La scrittura privata prodotta in giudizio si considera riconosciuta a seguito di omesso tempestivo disconoscimento ad opera della parte contro cui viene fatta valere.
Viene così attribuito significato concludente ad alcuni comportamenti della parte, tanto da desumerne una presunzione legale assoluta di riconoscimento tacito del documento (questo, però, opera solo nell'ambito del processo).

La norma trova applicazione soltanto per le scritture sottoscritte o, comunque, provenienti da soggetti che siano parti nel processo in cui vengono fatte valere.

Due sono le ipotesi previste dal legislatore che comportano un riconoscimento tacito, e precisamente:
  1. la prima ricorre in caso di contumacia dell'autore del documento o del suo avente causa. Il rigore di questa previsione è attenuato dal richiamo al terzo comma dell’art. 293 del c.p.c., per effetto del quale è consentito al contumace, successivamente costituitosi, di disconoscere le scritture contro di lui prodotte nella prima udienza o entro il termine che gli è stato assegnato dal giudice istruttore.
In giurisprudenza si ammette che il contumace, costituitosi nel corso del giudizio d'appello, possa disconoscere (nello stesso atto di impugnazione, se appellante, o con la comparsa di costituzione, se appellato) la scrittura privata prodotta contro di lui nel corso del giudizio di primo grado e che sia stata utilizzata al fine di assumere la decisione nella sentenza impugnata.

  1. la seconda ipotesi è quella prevista dal n. 2 del primo comma, e ricorre nel caso della parte che, costituitasi, non abbia disconosciuto la scrittura o la sottoscrizione nella prima udienza o risposta successiva alla produzione del documento.

La tardività del disconoscimento deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura.

L’ultimo comma della norma dispone che, nei casi in cui la legge consente che il documento venga prodotto in copia autentica, la parte può fare istanza al giudice istruttore per aver concesso un termine al fine di deliberare in ordine al disconoscimento del documento stesso.
Secondo parte della dottrina in questa disposizione possono individuarsi due termini di preclusione:
  1. un primo termine è quello per la richiesta di un tempus deliberandi entro la prima udienza o risposta successiva alla produzione della scrittura;
  2. un secondo termine è quello che viene successivamente fissato dal giudice istruttore per consentire alla parte di deliberare.
La mancata osservanza di anche uno solo dei due termini determina riconoscimento tacito della scrittura.

Deve qui intendersi implicitamente richiamato il dettato dell’art. 2719 del c.c., per effetto del quale alle copie fotografiche di scritture va attribuita la medesima efficacia delle copie autentiche, purchè la loro conformità con l'originale sia attestata da pubblico ufficiale ovvero non sia espressamente disconosciuta.
Il disconoscimento della conformità tra una copia fotostatica e il documento originale non necessita di formule sacramentali, ma occorre che sia effettuato per mezzo di una dichiarazione che abbia contenuto chiaro e specifico, tale che da essa possano desumersi in maniera inequivoca gli estremi della negazione della genuinità della copia.

Massime relative all'art. 215 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 12794/2021

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/11/2018).

Cass. civ. n. 6890/2021

Il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora depositata in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 e 215 c.p.c., quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenti un elemento probatorio rilevante nell'economia della controversia. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2016).

Cass. civ. n. 18919/2020

L'onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, oppure da un soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica, in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente; ne consegue che in presenza di un documento firmato da due diversi soggetti, entrambi parti del processo, il disconoscimento operato da uno di essi spiega effetti limitatamente alla sua posizione processuale, mentre nei confronti dell'altro firmatario il documento spiega piena efficacia probatoria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/02/2017).

Cass. civ. n. 15676/2020

Il riconoscimento tacito della scrittura privata sancito dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., comporta la decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa, e come tale non opera d'ufficio ma è rilevabile solo ad istanza di parte, non essendo posto in modo esplicito, né essendo desumibile dal sistema a tutela di un interesse generale(Nella specie, il disconoscimento riguardava la conformità della copia fotostatica all'originale). (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/02/2018).

Cass. civ. n. 6176/2020

La mancata contestazione della conformità della copia fotografica o fotostatica all'originale non comporta l'incontestabilità della provenienza della scrittura, giacché, mentre il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. è diretto ad escludere la prova della riferibilità della scrittura al soggetto che risulta esserne l'autore apparente, con il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. non si pone in discussione l'autenticità del documento, ma soltanto la piena corrispondenza della riproduzione fotografica al suo originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il consenso, prestato dalla parte che aveva compiuto il disconoscimento ai sensi dell'art. 214, comma 2, c.p.c., allo svolgimento della c.t.u. grafologica sulla copia fotostatica della scrittura disconosciuta, non avesse precluso alla stessa parte la contestazione dell'esito dell'accertamento peritale sull'autenticità del documento). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/12/2015).

Cass. civ. n. 23636/2019

L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura. Essa, di conseguenza, è logicamente incompatibile con l'istanza di verificazione che ne costituisce implicita rinuncia.

Cass. civ. n. 15113/2019

In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. dispone che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", da individuarsi in un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario, sicchè non può intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte.

Cass. civ. n. 30948/2018

La produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ma non può determinare identico effetto nei confronti della controparte, neppure quando quest'ultima non ne abbia impugnato la provenienza, poiché le scritture non firmate non rientrano nel novero di quelle aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ex art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'unico elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico.

Cass. civ. n. 23669/2017

Il convenuto contro il quale l'attore, in sede di costituzione in giudizio, abbia prodotto una scrittura privata, non è onerato di disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, alla stessa stregua delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, essendo sufficiente che il disconoscimento venga effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

Cass. civ. n. 22460/2017

Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione. (Nella specie, la S.C., confermando sul punto la decisione impugnata, ha ritenuto precluso all'affittuario il disconoscimento in giudizio della sottoscrizione di un contratto di affitto agrario, stante il precedente riconoscimento implicito stragiudiziale desumibile dalla lettera con la quale lo stesso aveva chiesto il tentativo preventivo di conciliazione, contestando l'efficacia derogatoria della disciplina legale prevista dalle clausole del contratto ma non anche la propria sottoscrizione; ciò in quanto, sebbene il documento contrattuale non fosse stato prodotto dalla concedente durante l'esperimento del tentativo di conciliazione, tuttavia la richiesta dell'affittuario, intervenuta a seguito della pretese della stessa concedente di avvalersi della scrittura, evidenziava che egli era stato posto bene a conoscenza dell'esistenza e del contenuto del documento, avendo potuto formulare specifiche e dettagliate contestazioni delle disposizioni negoziali).

Cass. civ. n. 22064/2017

In tema di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata, atteso che criteri di cui all'art. 215 c.p.c. hanno valenza generale, deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto e deve ritenersi che il tacito riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in quanto superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale.

Cass. civ. n. 12303/2016

In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", deve intendersi in senso strettamente cronologico, senza che assuma alcun rilievo il fatto che in detta udienza le parti abbiano chiesto solo un rinvio per la trattativa in corso, la cui coltivazione non si pone in contrasto con la possibilità di immediata presa di posizione sull'autenticità del documento prodotto.

Cass. civ. n. 13321/2015

Il riconoscimento tacito della scrittura privata ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ. e la verificazione della stessa ex art. 216 stesso codice, attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 cod. civ., della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, sicché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, giunto alla conclusione della falsità delle dichiarazioni del convenuto, pur contenute in un documento recante la sua sottoscrizione, risultata autentica all'esito della querela di falso, sulla base della constatazione che il documento era stato redatto su un foglio di macchina fotocopiatrice già utilizzato, che esso era tagliato nella parte superiore e non in quella inferiore, come normalmente avviene quando si vuole eliminare lo spazio bianco rimanente, che veniva speso il nome di una società per un debito personale e garantito con beni personali, e che vi era un documento coevo avente lo stesso oggetto).

Cass. civ. n. 3122/2015

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all'originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l'assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero).

Cass. civ. n. 18664/2012

La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento o un equipollente legale di questo, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità di essa al suo sottoscrittore, sicché la difformità tra l'imputabilità formale del documento e l'effettiva titolarità della volontà che esso esprime, quando non attenga ad un'intrinseca divergenza del contenuto, ma all'estrinseco collegamento dell'espressione apparente, non è accertabile con i normali mezzi di contestazione e prova, ma soltanto con lo speciale procedimento previsto dalla legge per infirmare il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, cioè con la querela di falso.

Cass. civ. n. 9439/2010

Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.

Cass. civ. n. 6187/2009

In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, primo comma, n. 2), c.p.c., secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", deve intendersi nel senso che la prima risposta è integrata da un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario. Ne consegue che non può intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte.

Cass. civ. n. 11460/2007

La fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 c.p.c., opera esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che la parte interessata, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui — per quanto evincibile anche dal disposto di cui all'art. 217, comma secondo, c.p.c. — si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può, però, configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima ovvero mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta.

Cass. civ. n. 5461/2006

In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 c.p.c., se la parte comparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso il valore di idoneo disconoscimento alla dichiarazione dei convenuti inserita nella comparsa di risposta, relativa alla copia fotostatica del contratto preliminare prodotta dall'attore, in quanto essi si erano limitati a dedurre che la fotocopia non poteva costituire mezzo di prova idoneo a dimostrare l'avvenuta stipulazione del contratto).

Cass. civ. n. 9024/2005

Il riconoscimento tacito della scrittura privata ex art. 215 c.p.c., attribuisce alla scrittura prova piena, fino a querela di falso, secondo il disposto dell'art. 2702 c.c., in ordine alla provenienza dal sottoscrittore; l'onere del disconoscimento della scrittura privata grava però esclusivamente sul soggetto che appare essere autore della sottoscrizione e non già sul soggetto che contesta l'opponibilità del documento, in quanto non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile. Ne consegue che quando il contenuto della scrittura privata inter alios venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice.

Cass. civ. n. 9159/2002

Il termine entro il quale deve essere effettuato il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c., avendo carattere intrinsecamente perentorio non è prorogabile da parte del giudice.

Cass. civ. n. 10287/1998

Il riconoscimento tacito, ai sensi dell'art. 215 c.p.c. n. 2, di una scrittura privata prodotta nel corso del giudizio di primo grado non costituisce accertamento non impugnabile di autenticità di essa e perciò non preclude la proponibilità della querela di falso in secondo grado per contestarne non già la veridicità del contenuto, bensì la provenienza da chi appare averla sottoscritta, e nel caso di pluralità di firmatari del documento, non è necessario che tutti propongano querela, perché lo scopo di essa è l'eliminazione dell'efficacia della scrittura erga omnes.

Cass. civ. n. 8620/1996

Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale con effetti sostanziali e probatori neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza della parte a cui vengono opposte; la parte contro la quale queste scritture sono prodotte non ha, conseguentemente, l'onere di disconoscere l'autenticità ai sensi dell'art. 215 c.p.c., che si riferisce solo al riconoscimento della sottoscrizione, questo essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., il solo elemento grafico in virtù del quale, salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708, 2709 c.c.), la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico.

Cass. civ. n. 7961/1990

Perché possa operare la norma dell'art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c. - secondo la quale, in mancanza di tempestivo disconoscimento da parte di colui contro cui è stata prodotta la scrittura privata, questa si ha per riconosciuta - è necessario che il documento sia ritualmente prodotto: il che non si verifica quando la scrittura privata sia inserita nel fascicolo di parte dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, poiché tale udienza esaurisce la fase dell'istruzione probatoria e segna il tema definitivo della lite. In tal caso, ove lo stesso documento sia ritualmente prodotto nel giudizio di appello, deve essere considerato tempestivo e rituale il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dalla controparte nel primo atto successivo in tale grado.

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