(massima n. 1)
In ipotesi di cessione di cambiali in luogo dell'adempimento, la volontą di conferire ai titoli efficacia "pro soluto", con conseguente immediata estinzione dell'obbligazione di pagamento, deve essere espressa in modo univoco ed inequivocabile, mentre nel caso pił comune di cessione "pro solvendo" l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto, con conseguente onere di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 2697, secondo comma, c.c., di provare non solo la cessione, ma anche l'intervenuta estinzione del debito.