(massima n. 1)
In tema di prova dell'estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale, la regola in base alla quale il debitore che effettui il pagamento ha diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato per presunzioni occorrendo, al fune di escludere l'ammissibilitą di mezzi di prova diversi, un'apposita prescrizione di legge al pari della disposizione contenuta nella legge di contabilitą generale (art. 55 R.D. n. 2440 del 1923) e nel relativo regolamento (artt. 26 ss. R.D. n. 827 del 1924) per i pagamenti eseguiti dallo Stato, non applicabile, all'Inps.