Cass. civ. n. 12606/2022
Ai fini dell'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l'art. 1491 c.c. non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell'art. 1491 c.c. che non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio. Dunque il ricorso all'esperto segna il discrimen tra le ipotesi in cui sia prevista la garanzia e quelle in cui sia esclusa, e cioè, se il vizio sia o meno facilmente riconoscibile, poiché l'onere di diligenza del compratore non deve spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio.
Cass. civ. n. 2756/2020
L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c., è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente, è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio.
Cass. civ. n. 24343/2017
In caso di vendita di un bene appartenente a un edificio condominiale di risalente costruzione, i difetti materiali conseguenti al concreto ed accertato stato di vetustà ovvero al tempo di realizzazione delle tecniche costruttive utilizzate, non integrano un vizio rilevante ai fini previsti dall'art. 1490 c.c., essendo la garanzia in esame esclusa tutte le volte in cui, a norma dell'art. 1491 c.c., il vizio era facilmente riconoscibile, salvo che, in quest'ultimo caso, il venditore abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'operatività della garanzia in questione tenuto conto, da un lato, dell'assenza di assicurazione, da parte del venditore, dell'inesistenza dei vizi poi riscontrati e, dall'altro, che il bene acquistato, edificato non recentemente e con caratteristiche costruttive non propriamente eccellenti, si trovava in condizioni materiali tali che l'acquirente avrebbe dovuto attentamente esaminarlo, onde riscontrare, se non i vizi in seguito manifestatisi, quanto meno le cause della loro possibile verificazione le quali, pertanto, sebbene in fatto ignorate, erano conoscibili con un minimo sforzo di diligenza).
Cass. civ. n. 1258/2013
In materia di vendita, la conoscenza del vizio, che esclude la garanzia ai sensi dell'art. 1491 c.c., si ha quando il compratore abbia acquisito la certezza obiettiva del vizio nella sua manifestazione esteriore, ancorché egli non ne abbia individuato la causa.
Cass. civ. n. 2981/2012
L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c., è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente, è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio.
Cass. civ. n. 8192/2009
In tema di compravendita, qualora la consegna della merce sia successiva alla conclusione del contratto, ai fini dell'esclusione della garanzia di cui all'ultima parte dell'articolo 1491 c.c., la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta deve essere verificata con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensì a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce, in questo momento soltanto potendo egli esaminare lo stato in cui essa si trova.
Cass. civ. n. 18352/2004
In un contratto di vendita, per il sorgere dell'obbligo di prestare garanzia per i vizi della cosa pur in presenza di vizi facilmente riconoscibili dall'acquirente, si richiede una specifica assicurazione sull'assenza di vizi, con la quale il venditore determina un particolare affidamento del compratore, indotto a soprassedere all'esame della cosa e quindi a non scoprirne gli eventuali vizi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un contratto di somministrazione di latte in cui il somministrante aveva assunto l'obbligo di avvertire l'acquirente in caso di reperimento di latte inquinato da prodotti farmaceutici, e di mettere il latte inquinato in contenitori separati, aveva ritenuto che il non aver posto in essere nessuna delle due condotte costituisse una indiretta garanzia che il prodotto fornito fosse esente da vizi, escludendo l'applicabilità dell'art. 1491 c.c.).
Cass. civ. n. 15395/2000
In tema di vendita, la riconoscibilità del vizio, rendendo non dovuta la relativa garanzia, esclude che l'acquirente possa ottenere sia la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, sia il risarcimento dei danni che l'art. 1494 c.c. gli attribuisce. Quando l'obbligazione di garanzia non sia sorta, come nei casi di esclusione convenzionale (art. 1490 c.c.) o di conoscenza o facile riconoscibilità dei vizi da parte del compratore (art. 1491 c.c.), non è neppure configurabile un suo inadempimento, sanzionabile con il risarcimento dei danni.
Cass. civ. n. 14277/1999
Ai fini dell'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l'art. 1491 c.c. non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Pertanto, l'onere del compratore, quale risulta dal detto art. 1491 c.c., non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione
Cass. civ. n. 2862/1997
L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta conosciuti dal compratore al momento del contratto trova ragione nella piena coincidenza, sussistente in tal caso, fra le condizioni del bene secondo la determinazione volitiva dei contraenti e quelle del bene quale oggetto della compravendita, mentre la medesima esclusione nell'ipotesi di facile riconoscibilità dei vizi nello stesso momento, costituisce imposizione a carico del compratore di un onere di diligenza minima nella scoperta del vizio, in applicazione del principio di autoresponsabilità. Pertanto affinché in presenza di vizi facilmente riconoscibili, sorga l'obbligo di garanzia in capo al venditore non è sufficiente la dichiarazione di quest'ultimo circa il buon funzionamento della cosa venduta (contenuta, nella specie, in un modulo a stampa recante le condizioni generali di contratto) giacché con tale dichiarazione il venditore promette una particolare qualità della cosa per un tempo determinato, prestando una garanzia di durata, regolata da una propria disciplina e diretta ad altri fini, richiedendosi invece per il sorgere dell'obbligo sopraindicato una specifica assicurazione sull'assenza di vizi, con la quale il venditore determina un particolare affidamento del compratore, indotto a soprassedere all'esame della cosa e quindi a non scoprirne gli eventuali vizi.
Cass. civ. n. 6073/1995
L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, prevista dall'ultima parte dell'art. 1491 c.c., presuppone che i vizi siano riconoscibili al momento in cui il contratto viene concluso e non opera, quindi, nel caso in cui la consegna della merce (nella specie, partita di marmo risultata, alla posa in opera, con inaccettabili variazioni di colore rispetto al campione) sia stata successiva alla conclusione del contratto.
Cass. civ. n. 12759/1993
La dichiarazione con la quale il compratore riconosce di avere ricevuto la cosa in condizioni di normale efficacia ha effetto limitato alla appartenenza e non esonera, pertanto, il venditore dalla garanzia per i vizi che si siano successivamente manifestati ed a maggior ragione per quelli che possono palesarsi solo con la prolungata utilizzazione.
Cass. civ. n. 5075/1983
L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, prevista dall'ultima parte dell'art. 1491 c.c. presuppone che i vizi siano riconoscibili al momento in cui il contratto viene concluso e non opera quindi, nel caso di compravendita di cosa futura, laddove il compratore non può, al momento della conclusione del contratto, prendere visione della cosa. Pertanto, nel caso in cui l'acquirente non abbia potuto esaminare anteriormente la cosa da lui acquistata, il termine per la denuncia dei vizi decorre solo da quando egli la riceve in consegna.
Cass. civ. n. 3803/1978
II principio secondo cui il requisito della riconoscibilità esclude la garanzia del venditore è posto dalla legge solo per la garanzia relativa ai vizi della cosa venduta (art. 1491 c.c.), mentre per la mancanza di qualità tale requisito non è neppure richiamato dall'art. 1497 c.c., il quale limita all'art. 1495 c.c. il riferimento alla normativa dettata dal codice in materia di vizi della cosa venduta.
Cass. civ. n. 4714/1977
L'art. 1491 c.c. stabilisce unicamente che la normale esenzione del venditore dalla garanzia per vizi della cosa conoscibili al momento del contratto viene meno - e quindi spetta al compratore anche in tale ipotesi la garanzia - ove il venditore abbia dichiarato la inesistenza dei vizi; resta invece fermo a carico del compratore l'onere della denuncia di tali vizi nel termine di legge, e ciò nel termine di otto giorni dalla conclusione del contratto ovvero dalla eventuale posteriore consegna della cosa.