Cons. Stato n. 2028/2018
In tema di patologia di accordi integrativi di provvedimento amministrativo è escluso che possa costituire causa di nullità per violazione di norme imperative il vizio di legittimità del provvedimento amministrativo a monte, ove questo non sia previamente accertato in sede giurisdizionale sulla base di impugnazione dello stesso, incidendo sul profilo genetico dell'accordo e non configurandosi come vizio funzionale, idoneo a integrare un'ipotesi di illiceità della causa.
Cons. Stato n. 2257/2017
La generale disciplina dell' art. 11 L. n. 241/ 1990 trova applicazione (anche) nel caso di convenzioni con contenuto patrimoniale, afferenti al previo esercizio di potestà (quegli atti bilaterali che sono ordinariamente ricondotti alla categoria definita come contratti di diritto pubblico, o a oggetto pubblico); per altro verso, essa deve applicarsi anche ad ipotesi in cui, difettando ogni substrato patrimoniale, il richiamo alla applicabilità dei principi del codice civile in tema di obbligazioni e contratti, risulta avere un ambito di applicazione se non nullo, certamente più ristretto.
Cass. civ. n. 9284/2017
La controversia attinente al rispetto del dovere scaturito dalla clausola di una convenzione inerente ad un piano di lottizzazione urbanistica con la quale, a fronte della cessione a titolo gratuito al comune di alcune aree destinate a verde pubblico da parte del privato, viene costituita, a favore della residua proprietà di quest'ultimo, una servitù "non aedificandi" a carico delle aree cedute appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e va ricondotta nell'ambito della previsione di cui all'art. 1079 c.c., involgendo un diritto di natura reale che, benché scaturito dall'esecuzione della convenzione, configura, per la sua valenza "erga omnes", una fonte autonoma di rapporti giuridici. Del resto, da un lato, la giurisdizione esclusiva in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sostitutivi dei provvedimenti finali dei progetti di lottizzazione ha carattere obbligatorio (arg. ex art. 11, comma 2, della L. n. 241 del 1990), in ciò confliggendo con la natura assoluta del diritto esercitato nella menzionata controversia; dall'altro, alla violazione della servitù di non edificare non risulta collegabile alcun provvedimento che in qualche modo incida, revocandola in tutto o in parte, sulla predetta convenzione, con la conseguenza che il comune non agisce, neppure mediatamente, nell'esercizio di pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico.
Cass. civ. n. 6962/2017
La controversia avente ad oggetto il rispetto degli obblighi nascenti da convenzioni stipulate tra comuni ed altri enti, pubblici o privati, ex art. 133, comma 1, lett. A), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, e correlate all'esecuzione di un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo (nella specie, in materia urbanistica), resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A. pur dopo l'abrogazione, disposta dall'art. 4, comma 1, all. 4, del cit. d.lgs. n. 104, dell' art. 11, comma 5, della L. n. 241 del 1990.
Cass. civ. n. 19914/2016
La convenzione urbanistica volta a disciplinare, con il concorso del privato proprietario dell'area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici, deve assimilarsi ad un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo, sicché le controversie che ne riguardano la formazione, la conclusione e l'esecuzione appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che non viene meno neppure in ipotesi di successivo atto di transazione emendativo della convenzione originaria, intercorso tra comune e parte privata, stante la stretta correlazione reciproca, oggettiva e soggettiva, tra questi esistente.
Cons. Stato n. 5175/2014
Costituiscono dei veri e propri accordi per la cessione volontaria di alcuni beni soggetti a procedura espropriativa, aventi valenza pubblicistica, degli "accordi preliminari" stipulati tra la P.A. procedente ed i privati proprietari, ove: a) essi siano stati definiti accordi preliminari di cessione bonaria; b) afferiscano espressamente alla procedura acquisitiva di aree per la realizzazione di opere pubbliche; c) in essi sia stata espressamente prevista la immediata immissione in possesso dei beni, l'accettazione della indennità proposta, nonché il trasferimento dei beni a mezzo di atto pubblico o decreto. D'altra parte, ai fini della loro validità, a nulla rileva il fatto che tali accordi non si sono completati in via definitiva, secondo lo schema procedimentale che ci viene consegnato dall'art. 20 del D.RR. n. 327/2001 sulle espropriazioni, secondo l'iter procedurale previsto dalle previsioni di cui ai commi 9, 11 e 12 del predetto articolo.
Cons. Stato n. 4179/2013
Tenuto conto della natura giuridica della cessione volontaria di beni nell'ambito dei procedimenti di espropriazione per p.u., deve ritenersi sussistente la giurisdizione amministrativa del g.a. sulle eventuali controversie in sede di esecuzione. La riconducibilità, infatti, della cessione volontaria sotto il più ampio ombrello dell'art. 11 della L. 241/90, così come l'ampia duttilità che caratterizza quest'ultimo sia pure nei limiti della tipicità dei provvedimenti autoritativi che va a sostituire, consentono di affermare che le controversie relative all'esecuzione della cessione volontaria, diverse da quelle in tema di indennità, devono essere conosciute dal g.a.
–
Nel caso in cui l'esecuzione dell'accordo sulla cessione volontaria del bene abbia comportato la costituzione di una servitù, una volta che sia stato costituito quest'ultimo diritto reale, tutte le controversie a valle che attengono all'esercizio del diritto stesso restano slegate dall'esecuzione della cessione volontaria. In particolare, la circostanza che all'indomani della costituzione della servitù sia divenuto non più esercitabile il diritto di servitù stesso, è vicenda che non attiene all'esecuzione della cessione volontaria, ma all'esercizio del diritto reale che ne è scaturito; pertanto, le correlate controversie non possono che rientrare, unitamente a quelle inerenti l'esercizio delle posizioni attive e passive che la caratterizzano, e sono in capo ai proprietari dei fondi, nella giurisdizione del g.o., come tutte le vicende che riguardano l'esercizio di servitù prediali, risultando del tutto reciso quel legame con il potere autoritativo che solo giustifica la giurisdizione esclusiva del g.a.
Cass. civ. n. 5923/2011
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie insorte nelle diverse fasi della formazione, conclusione ed esecuzione di accordi tra enti pubblici aventi ad oggetto lo svolgimento dei compiti ad essi rispettivamente assegnati dalla legge, in vista del conseguimento di un interesse comune; né assume rilievo, al riguardo, il fatto che la domanda abbia ad oggetto l'accertamento di un inadempimento contrattuale.
Cass. civ. n. 24687/2010
La cessione volontaria degli immobili assoggettati ad espropriazione rappresenta un modo tipico di chiusura del procedimento di esproprio, secondo modalità ritenute necessarie dalla legge in forza di una relazione legale e predeterminata di alternatività della cessione volontaria rispetto al decreto ablatorio, e non già di mera "sostituzione" di questo che ne consenta l'inquadramento tra gli accordi sostitutivi di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 11, comma 1: questi ultimi accordi, infatti, sono liberi nell'an e nel quomodo, a differenza degli accordi espropriativi che sono, invece, liberi soltanto nell'an.
Cons. Stato n. 2658/2010
L'art. 11 accresce la pienezza della tutela avanti al giudice amministrativo, non solo estendendo la vocatio in ius, ma anche ammettendo il ricorso ai rimedi contrattuali, previsti dal codice civile, nel processo amministrativo. L'accordo ex art. 11 delinea un assetto di interessi perseguibile solo attraverso l'adempimento di obbligazioni poste dallo stesso a carico dell'una e dell'altra parte del rapporto. In caso di inadempimento, della parte lottizzante o del suo avente causa da una parte e del Comune dall'altra, degli obblighi da ciascuna parte assunti con la stipula dell'accordo, il creditore deve poter contare su tutti i rimedi offerti dall'ordinamento a un creditore, che derivi tale sua posizione da un contratto di diritto privato, per poter realizzare coattivamente il proprio interesse.
–
È inammissibile, e quindi nulla la relativa clausola compromissoria, il ricorso all'arbitrato per la soluzione di controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto inerenti agli accordi previsti dall'art. 11, L. 7 agosto 1990 n. 241.
Cass. civ. n. 21472/2009
L'elemento essenziale è che la res litigiosa riguardi un accordo concluso per il perseguimento di un pubblico interesse, quale alternativa nell'esercizio di un potere discrezionale ed autoritativo della p.a.
Cass. civ. n. 9952/2009
La giurisdizione esclusiva contiene la totalità delle controversie concernenti la funzione amministrativa esercitata mediante il peculiare modulo consensuale ex art. 11.
Cons. Stato n. 1898/2009
Due sono gli elementi essenziali affinchè possa configurarsi un accordo sostitutivo di un provvedimento amministrativo: la veste autoritativa della p.a., per la quale com'è noto, non è sufficiente che sia parte una p.a. o una generica finalità di pubblico interesse, e la possibilità di ricondurre detta clausola ad uno specifico provvedimento amministrativo al quale essa abbia avuto l'obiettivo di sostituirsi, definendosene il contenuto tra le parti.
Cass. civ. n. 5624/2009
Gli accordi hanno una valenza endoprocedimentale, in quanto non idonei a trasferire la proprietà del bene dal proprietario al soggetto espropriarne.
Cass. civ. n. 19494/2008
Appartiene alla giurisdizione esclusiva del g.a. la materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi.
Cons. Stato n. 3255/2008
Nell'ambito degli accordi sostitutivi la convenzione sostituisce il provvedimento che, per l'effetto, non viene emanato.
Cass. civ. n. 2029/2008
L'atto di cessione volontaria è stato ascritto al novero degli accordi sostitutivi.
Cons. Stato n. 6358/2007
La convenzione per l'edilizia economica e popolare ha la forma e la sostanza di un accordo sostitutivo.
Cons. Stato n. 6344/2007
L'attività dell'amministrazione di cui all'art. 11 è di tipo discrezionale, ma ciò non preclude il successivo esercizio di poteri autoritativi per ragioni di pubblico interesse, essendo in ogni caso previsto al comma 4 che la p.a. può recedere unilateralmente, salvo eventuale indennizzo nei confronti del privato.
–
Anche nei procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti vincolati sussistono fasi in cui l'amministrazione deve esercitare poteri chiaramente discrezionali, quanto meno sotto il profilo tecnico, attinenti al "quantum", al "quomodo" ed al "quando" degli adempimenti da eseguire, e quindi risulta pienamente configurabile la stipulazione di un opportuno accordo procedimentale, trattandosi di un vero e proprio strumento di semplificazione, idoneo a far conseguire a tutte le parti un'utilità ulteriore rispetto a quella che sarebbe consentita dal provvedimento finale.
–
È sufficiente che le parti abbiano sottoscritto il verbale di una riunione nel corso della quale siano state concordate le modalità di successivo esercizio da parte della p.a. di una sua competenza.
Cons. Stato n. 6137/2007
È applicabile l'obbligo di tutela delle trattative attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 1337 e 1338 c.c., ammettendosi la formazione della tipologia della responsabilità precontrattuale.
Cons. Stato n. 1763/2006
È applicabile l'obbligo di buona fede da parte dell'amministrazione.
Cons. Stato n. 4735/2005
L'atto di cessione volontaria è stato ascritto al novero degli accordi sostitutivi, trattandosi di un modello consensuale posto in essere nell'esercizio di una potestà pubblicistica.
Cons. Stato n. 25/2001
Sono ammissibili gli accordi fra pubbliche amministrazioni, anche nel caso in cui siano tesi all'assunzione di impegni finalizzati all'emanazione di singoli provvedimenti amministrativi aventi natura pianificatoria.
Cass. civ. n. 1262/2000
E ben possibile che sia la stessa amministrazione ad adottare l'iniziativa di stipula dell'accordo, indipendentemente da richieste o da altre determinazioni del privato, sempre che vi sia un nesso funzionale di inerenza dell'accordo ad una potestà pubblicistica.
Cass. civ. n. 230/1999
A siffatta convenzione è riconosciuto un carattere integrativo ed accessorio, qualificandosi come accordo sul contenuto discrezionale del permesso di costruire.