Cons. Stato n. 4707/2017
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscano esercizio di ampia discrezionalità da parte dell'amministrazione, e dunque richiedono una motivazione più o meno puntuale, in relazione al fatto che si tratti di previsioni concernenti uno strumento di pianificazione generale ovvero un'area determinata o quando incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative di un soggetto pubblico o privato. Così richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate dello strumento di pianificazione generale (es. RU.C., PR.G.), per le quali quest'ultimo prevedeva in origine diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati). Diversamente quando la destinazione di un'area muta per effetto dell'adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale.
Cons. Stato n. 7/2017
Va ribadito, con riferimento alla disciplina previgente alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (riforma dell'ordinamento della professione forense), il tradizionale insegnamento secondo il quale i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.
Cons. Stato n. 2457/2017
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione.
Cons. Stato n. 4704/2016
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n. 241 del 1990, la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale (tranne i casi individuati dalla giurisprudenza, nei quali è esigibile una specifica motivazione in ragione della immediata e diretta incidenza su specifiche posizioni giuridiche), sicché l'onere di motivazione gravante Sull'Amministrazione in sede di adozione degli stessi risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte predette, senza necessità di una motivazione puntuale.
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L'atto regolamentare deve contenere una specifica motivazione solo quando già esso (e direttamente) contenga disposizioni lesive di posizioni giuridiche già consolidatesi.
Cons. Stato n. 1084/2015
È legittimo il diniego concessione della cittadinanza italiana - richiesta dallo straniero che vive in Italia da oltre dieci anni ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. f) L. 5 febbraio 1992 n. 91 - giustificato dal sospetto che il candidato appartenga a una specifica cellula terroristica, operante nel di lui territorio di provenienza, e del connesso proselitismo, tenendo presente che il preminente interesse alla sicurezza nazionale giustifica una motivazione sintetica del provvedimento, anche "per relationem", e senza riferimenti espliciti agli atti istruttori specifici elle persone da cui sono state attinte le notizie riservate; b) l'attuale momento storico di allarmante recrudescenza di fenomeni terroristici ed estremisti d'ispirazione sedicente nazionalista e/o religiosa rende ancor più comprensibile la particolare prudenza e cautela che ispira l'azione amministrativa nel settore de quo.
Cons. Stato n. 455/2015
Il Sindaco deve motivare il provvedimento di nomina della Giunta, nel caso sia stato impossibile pervenire a una composizione rispettosa dell'equilibrio di genere.
Cons. Stato n. 3235/2013
L'onere motivazionale che grava in capo alla P.A. rinviene la sua giusta misura nell'esigenza che il destinatario del provvedimento sia messo in grado di percepire quali siano le ragioni che hanno portato al diniego dell'istanza proposta. Pertanto, se da un lato non risulta sufficiente il generico richiamo alla norma di legge, dall'altro è consentito adoperare una motivazione che - sia pure in modo sintetico ovvero attraverso un meccanismo motivazionale che utilizza il rinvio per relationem al contenuto di atti endoprocedimentali - esterni le ragioni che ostano all'accoglimento dell'istanza, così da consentire al privato di valutare l'opportunità di un'eventuale reazione giurisdizionale.
Cons. Stato n. 6228/2012
L'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore (o di più assessori) può senz'altro basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative rimesse in via esclusiva al Sindaco o al Presidente della Provincia o della Regione, tenendo conto sia di esigenze di carattere generale, quali i rapporti con l'opposizione o i rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell'Amministrazione, ovvero per l'affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell'amministrazione e il singolo assessore.
Cons. Stato n. 6219/2012
Negli esami di abilitazione alla professione di avvocato, la fase della correzione e valutazione degli elaborati non richiede l'annotazione, né sugli elaborati stessi né nel verbale delle attività della commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevati; in detti esami, d'altra parte, la valutazione delle prove scritte mediante punteggio numerico è sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico-discrezionale demandato alla commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti.
Cons. Stato n. 5831/2012
Di regola, l'onere di motivazione della valutazione delle prove scritte dei concorsi pubblici è sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione esaminatrice; un obbligo di motivazione integrativa può sussistere solo laddove la valutazione tecnica investa giudizi legati all'espressione di nozioni di particolare complessità, nei quali l'aderenza ai criteri preventivamente costituiti, la correttezza delle soluzioni e la coerenza nell'esposizione concettuale si rilevi determinante nella scelta sulla reciproca prevalenza dei candidati nel senso della loro idoneità a ricoprire posizioni lavorative di significativa importanza per l'Amministrazione.
Cons. Stato n. 3924/2011
Il Codice degli appalti non prescrive che il giudizio favorevole all'ammissione di un concorrente debba essere necessariamente esplicitato e formalizzato. Pertanto, la Stazione appaltante che non ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale, non è tenuta ed esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per "facta concludentia", ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre è la valutazione di gravità, semmai, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale.
Corte cost. n. 175/2011
È vero che la motivazione è diretta a rendere trasparente e controllabile l'esercizio della discrezionalità amministrativa, garantendo così l'imparzialità della pubblica amministrazione nonché la parità di trattamento dei cittadini di fronte ad essa. Non è esatto, però, che il criterio del punteggio numerico sia inidoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione esaminatrice. Il criterio de quo risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non idoneità, avuto riguardo sia ai tempi entro i quali le operazioni concorsuali o abilitative devono essere portate a compimento, sia al numero dei partecipanti alle prove. Neppure può sostenersi che la normativa censurata si ponga in contrasto con l'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Fermo restando che il criterio del punteggio numerico è idoneo ad esprimere un giudizio sufficientemente motivato, si deve osservare che il citato art. 3, comma 1, va coordinato con l'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 1990, in forza del quale l'attività amministrativa è retta (tra gli altri) da criteri di economicità e di efficacia, che giustificano la scelta del modulo valutativo adottato dal legislatore.
Cons. Stato n. 2404/2011
Il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ex art. 57 co. 2 lett. b) D.lgs. 163/2006 rivestendo carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo dell'Amministrazione di individuare il privato contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore nella indicazione dei presupposti che possono legittimare il ricorso a tale procedura.
Cons. Stato n. 1241/2010
Sebbene il divieto di motivazione postuma, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, meriti di essere confermato, rappresentando l'obbligo di motivazione il presidio essenziale del diritto di difesa, non può ritenersi che l'amministrazione incorra nel vizio di difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato, optando, peraltro, per una soluzione interpretativa che consenta al giudice di conoscere del merito della controversia, quando ciò sia possibile senza elidere le garanzie difensive.
Cons. Stato n. 5145/2009
Sebbene il punteggio numerico costituisca espressione di un principio comune e consolidato, l'obbligo di motivazione integrativa appare inevitabile laddove la valutazione tecnica investa giudizi legati all'espressione di nozioni di particolare complessità, nei quali l'aderenza ai criteri preventivamente costituiti, la correttezza delle soluzioni e coerenza nell'esposizione concettuale si riveli determinante nella scelta e discriminante la reciproca prevalenza dei candidati nel senso della loro idoneità a ricoprire posizioni lavorative di significativa importanza per l'amministrazione.
Cons. Stato n. 5101/2009
Si deve ritenere che gravi sulla p.a. l'onere di motivare il provvedimento e di rispettare la necessità che siano indicati almeno il tipo di potere esercitato ed i presupposti di fatto delle determinazioni assunte, al fine di consentire comunque di ricavare con assoluta certezza le ragioni poste a base della decisione e rendere conseguentemente possibile il successivo ed eventuale sindacato di legittimità (principio della motivazione minima).
Cons. Stato n. 1853/2009
Tale tesi è comunque bilanciata dal rispetto dei criteri generali di valutazione degli elaborati predeterminati dalla Commissione.
Cons. Stato n. 1523/2009
Il voto numerico, infatti, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. La motivazione espressa numericamente, inoltre, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione e del potere amministrativo da essa esercitato.
Cons. Stato n. 1222/2009
La correlazione con i predeterminati criteri di valutazione è comunque garantita dalla graduazione ed omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione tra specifici ed obiettivi elementi di fatto, criteri di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto.
Cons. Stato n. 6029/2008
Non è consentito all'amministrazione di integrare la motivazione in corso di causa.
Cons. Stato n. 4823/2008
A tale regola fa eccezione il caso in cui la variante incide su aspettative assistite da una speciale tutela o da uno speciale affidamento, o qualora la variante è limitata ad un terreno determinato oppure è in contrasto con il P.R.G. già adottato ed in fase di approvazione.
Cons. Stato n. 1784/2007
Sebbene la norma esonera espressamente la p.a. dall'obbligo di motivazione gli atti normativi e gli atti a contenuto generale, la regola escludente non trova applicazione allorché sussistano particolari situazioni che abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifica considerazione, come ad esempio quelle caratterizzate da una preesistente convenzione di lottizzazione o da accordi di diritto privato intercorsi fra il comune e i proprietari, ovvero dalla situazione del privato che abbia ottenuto un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o di un silenzio - rifiuto su una domanda edilizia, in ordine alla pretesa di variante di nuove previsioni urbanistiche rilevanti in quanto sopravvenute nel corso del giudizio (in quanto, in tal caso, la rilevanza della situazione del privato è data dall'intervenuto accertamento giurisdizionale della illegittimità del diniego di concessione edilizia o del silenzio - rifiuto sulla domanda edilizia in relazione alle previgenti indicazioni di piano), mentre nel caso del proprietario inciso dalla variante di reiterazione dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo non è ravvisabile alcun affidamento.
Cons. Stato n. 6464/2006
Se la motivazione consente al cittadino una più efficacia tutela nel caso in cui questi sia stato inciso dal provvedimento, a ciò provvedendo mediante la predisposizione delle più adeguate difese, allora si deve ritenere che l'obbligo di cui all'art. 3 sia generale ed indistinto, tanto più che potrebbero esistere posizioni di controinteresse.
Cons. Stato n. 5325/2006
L'obbligo di motivazione è da considerarsi assolto mediante la sola indicazione del voto numerico, configurandosi quest'ultima come una formula sintetica, ma eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione.
Cons. Stato n. 5039/2006
Qualora più motivazioni sorreggano autonomamente un provvedimento amministrativo, il venir meno di una non determina l'illegittimità dell'atto se un'altra giustificazione sia in via autonoma idonea a sorreggerlo.
Cons. Stato n. 4982/2005
La motivazione rappresenta il collante fra procedimento e provvedimento, consentendo la ricostruzione dell'iter logico in base al quale l'amministrazione ha adottato la determinazione finale.
Cons. Stato n. 5016/2004
Una ulteriore categoria di atti esclusi dall'onere motivazionale riguarda gli atti generali, per effetto della previsione di cui all'art. 13 L. 241/1990.
Cons. Stato n. 7189/2003
Gli atti di alta amministrazione, a differenza degli atti politici, sono atti amministrativi sia dal punto di vista formale che sostanziale e soggiacciono, quindi, alle regole di motivazione di cui all'art. 3 L. 241/1990.
Cons. Stato n. 2349/2002
In tema di discrezionalità tecnica la natura tecnica delle valutazioni rimesse alla p.a. impone in capo alla stessa un più intenso dovere motivazionale, in modo da consentire al giudice stesso un più pregnante sindacato sulla legittimità delle scelte compiute.
Cons. Stato n. 2281/2002
L'ampiezza dell'onere motivazionale, non potendo rispondere ad uno standard fisso ed immutabile, va rapportata alla più o meno elevata interferenza degli interessi privati con quello pubblico che si intende perseguire.
Cons. Stato n. 2261/2001
Secondo un precedente orientamento, non era possibile integrare la motivazione del provvedimento impugnato dinanzi al giudice amministrativo con un successivo provvedimento adottato in autotutela, in quanto, in caso contrario, si sarebbe stravolta la posizione di parità delle parti ed il privato sarebbe stato costretto ad impugnare il nuovo provvedimento.
Cons. Stato n. 24/1999
Se l'onere motivazionale richiede l'esistenza di ragioni non arbitrarie ed illogiche che fondino le determinazioni finali, non è necessario che esse corredino l'atto, essendo sufficiente che emergano dalla relazione di accompagnamento del progetto al P.R.G.
Cons. Stato n. 1524/1998
La struttura motivazionale del provvedimento può sostanziarsi anche in una pluralità di motivazioni, purché tra di esse non emergano profili di contraddittorietà.