(massima n. 1)
In caso di cessione volontaria di bene immobile assoggettato ad espropriazione per pubblica utilitā, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, anche nel vigore dell'art. 34, comma 3, lettera b), del d.l.vo n. 80 del 1998 (sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000), in relazione a tutte le controversie concernenti non solo il pagamento ma anche di riliquidazione o integrazione dell'indennitā concordata, a norma dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, in quanto le relative domande si fondano sul diritto soggettivo all'indennizzo per la perdita del bene che trova immediata tutela nello speciale modello procedimentale previsto da detta normativa, che non lascia margine di discrezionalitā alla P.A. Nč, d'altra parte, la procedura di cessione volontaria, in considerazione del suo carattere vincolato rispetto ai parametri legali, č assumibile agli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento le cui controversie, a norma dell'art. 11, commi 1 e 5, della legge n. 241 del 1990, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.