La norma in esame cristallizza i principali diritti partecipativi dei soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento.
Tali soggetti, ai sensi degli articoli
7 e
9, sono rispettivamente i
destinatari diretti, gli interventori necessari ed i potenziali controinteressati, e
i portatori di interessi pubblici e privati,a nche costituiti in associazioni (c.d. interessi collettivi).
Tali
diritti partecipativi sono rappresentati dal:
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diritto di accesso endoprocedimentale, vale a dire il diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvi i casi previsti dall'articolo 24;
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il diritto di presentare memorie scritte e documenti, i quali devono essere obbligatoriamente valutati dall'amministrazione procedente, over pertinenti.
Tale partecipazione non è solamente diretta a tutelare gli interessati, di modo ché possano prevenire eventuali lesioni ai loro interessi, bensì essa è utile alla p.a. stessa, dato che l'interesse pubblico si ritiene venga meglio perseguito con la partecipazione dei soggetti compartecipanti.
La partecipazione presenta inoltre altre importanti funzioni, quali ad esempio quella di prevenire eventuali future vertenze, in un'ottica di tutela preventiva delle varie esigenze che devono guidare l'attività amministrativa, come il divieto di inutile aggravio del procedimento.