(massima n. 2)
Nel caso in cui l'esecuzione dell'accordo sulla cessione volontaria del bene abbia comportato la costituzione di una servitù, una volta che sia stato costituito quest'ultimo diritto reale, tutte le controversie a valle che attengono all'esercizio del diritto stesso restano slegate dall'esecuzione della cessione volontaria. In particolare, la circostanza che all'indomani della costituzione della servitù sia divenuto non più esercitabile il diritto di servitù stesso, è vicenda che non attiene all'esecuzione della cessione volontaria, ma all'esercizio del diritto reale che ne è scaturito; pertanto, le correlate controversie non possono che rientrare, unitamente a quelle inerenti l'esercizio delle posizioni attive e passive che la caratterizzano, e sono in capo ai proprietari dei fondi, nella giurisdizione del g.o., come tutte le vicende che riguardano l'esercizio di servitù prediali, risultando del tutto reciso quel legame con il potere autoritativo che solo giustifica la giurisdizione esclusiva del g.a.